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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25540/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento cautelare per un presunto sodalizio dedito al narcotraffico, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato, tra l'altro, di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e di plurime cessioni/detenzioni di hashish e cocaina. Il tribunale del riesame aveva confermato la misura, escludendo però il ruolo di vertice e l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. La difesa ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il tribunale avesse erroneamente qualificato il ricorrente come stabile fornitore e quindi intraneo al sodalizio, valorizzando in modo apodittico la continuità del rapporto con il promotore, l'asserita esclusiva dei rapporti e la collaborazione abituale, senza confrontarsi con la possibilità di ulteriori canali di approvvigionamento, con la limitata durata e consistenza delle forniture attribuite e con il criterio dell'essenzialità del contributo, intesa come apporto la cui interruzione avrebbe dovuto determinare un effetto destabilizzante per l'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame fosse sorretta da motivazione ampia, coerente e immune da aporie, fondata su intercettazioni, osservazioni, sequestri e arresti in flagranza, nonché su una ricostruzione analitica dei rapporti continuativi e strutturati tra il ricorrente e il promotore del sodalizio. In particolare, la Corte ha valorizzato gli indici di stabilità, esclusiva, mutualità e cointeressenza, ritenendo che il contributo del ricorrente fosse funzionalmente inserito nella struttura associativa. Ha escluso che la censura difensiva si confrontasse realmente con la motivazione, osservando che la richiesta di dimostrare controfattualmente l'effetto destabilizzante dell'eventuale interruzione delle forniture implicava una inammissibile rivalutazione del materiale indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 3, d.P.R. 19 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice richiamata per il reato associativo in materia di stupefacenti oggetto della misura cautelare e del controllo di legittimità

  • art. 416-bis c.p.

    aggravante mafiosa esclusa dal giudice della cautela, richiamata solo per precisare che non era stata mantenuta nel capo cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze del tribunale del riesame, la censura sulla motivazione in tema di gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte solo un controllo esterno sulla coerenza logica e giuridica del percorso argomentativo, non una nuova valutazione del compendio indiziario.
  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può desumersi dalla costante disponibilità a fornire quantitativi anche rilevanti di droga, quando tale disponibilità sia inserita in un rapporto stabile, continuativo e strutturato con i sodali e sia accompagnata dalla coscienza e volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio e al perseguimento del profitto comune.
  • Indici quali continuità dei rapporti, esclusiva o sostanziale preferenza nei canali di approvvigionamento, dilazioni di pagamento, gestione condivisa dei debiti e dei proventi, visite periodiche e contenuto univoco delle conversazioni intercettate possono costituire elementi sintomatici di affectio societatis e di cointeressenza associativa.
  • La doglianza che pretenda di sostituire alla motivazione del giudice un diverso paradigma valutativo, fondato sulla richiesta di prova controfattuale dell'effetto destabilizzante dell'apporto del singolo, si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e degli indizi, quindi è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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