Cassazione Penale, Sentenza n. 25511/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Gorizia aveva assolto due imputati dal reato previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, ritenendo il fatto punibile solo come tentativo e comunque di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Secondo il ricorso del pubblico ministero, il giudice di merito aveva errato, da un lato, nel qualificare la condotta come tentativo anziché come reato consumato: gli imputati avrebbero presentato come proprie, nel corso dell'esame teorico di guida per il rilascio della patente, le risposte fornite da terzi tramite dispositivi elettronici occultati negli indumenti, con conseguente consumazione del reato già al momento della presentazione; il mancato superamento dell'esame non avrebbe inciso sulla consumazione, essendo semmai rilevante solo per l'ipotesi più grave di cui al comma 2. Dall'altro lato, il ricorrente ha censurato la motivazione sulla particolare tenuità del fatto, ritenuta apparente e fondata su clausole stereotipate, senza una reale valutazione degli elementi concreti del caso, come la sofisticazione del dispositivo utilizzato e la gravità del pericolo per la sicurezza pubblica derivante dal rilascio della patente a soggetti privi di adeguate conoscenze teoriche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso su entrambi i motivi. Ha affermato che il reato previsto dall'art. 1, comma 1, l. n. 475/1925 è un reato di mera condotta e si consuma con la presentazione, in esame o concorso, di lavori altrui come propri; nel caso concreto, la condotta era già consumata e non rilevava il mancato conseguimento della patente, che semmai attiene alla fattispecie aggravata di cui al comma 2. Ha inoltre osservato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi sia ai reati consumati sia ai delitti tentati, ma richiede comunque una valutazione concreta e non stereotipata delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo, e della non abitualità. Poiché il Tribunale aveva valorizzato in modo apodittico la (erronea) forma tentata e aveva omesso di confrontarsi con gli elementi specifici del caso, la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 19 aprile 1925, n. 475
Chiunque in esami o concorsi ... presenta, come proprii, ... lavori che siano opera di altri
La fattispecie è un reato di mera condotta che si consuma con la presentazione di elaborati altrui come propri nel contesto di esami o concorsi per titoli, abilitazioni o patenti.
art. 1, comma 2, l. 19 aprile 1925, n. 475
qualora l'intento sia conseguito
Prevede un'ipotesi più grave, con trattamento sanzionatorio più severo, quando l'intento sia effettivamente conseguito.
Il tentativo è astrattamente configurabile anche per il reato di cui alla l. n. 475/1925, ma nel caso concreto la condotta aveva già integrato il reato consumato.
La particolare tenuità del fatto si applica indifferentemente ai reati consumati e, per i delitti, tentati, ma richiede una valutazione concreta e complessiva dell'offesa, delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità.
È parametro di valutazione per apprezzare la gravità dell'offesa ai fini della particolare tenuità del fatto.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata nella requisitoria del Procuratore generale per la trattazione cartolare/da remoto della causa.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 1, comma 1, l. n. 475/1925 si consuma con la mera presentazione, in un esame o concorso rilevante, di lavori altrui come propri; non è necessario il conseguimento del titolo o dell'abilitazione.
- Il tentativo può essere teoricamente configurabile anche in relazione a tale reato, ma solo quando non sia ancora avvenuta la presentazione che segna la consumazione.
- La circostanza che il fatto sia rimasto alla soglia del tentativo non costituisce, di per sé, un indice sufficiente di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una motivazione concreta e individualizzata, che dia conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità, senza ricorrere a formule stereotipate.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valorizzare l'intero contesto fattuale, inclusi gli strumenti impiegati e il pericolo concretamente creato per il bene giuridico protetto.
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