Cassazione Penale, Sentenza n. 25510/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma dell'assoluzione di primo grado, ha condannato due proprietari di un fondo agricolo per avere concorso nella realizzazione e gestione di un deposito/discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi sul terreno di loro proprietà, in assenza di autorizzazione, applicando l'art. 256 d.lgs. 152/2006 in concorso ex art. 110 c.p. Gli imputati hanno proposto ricorso deducendo, in sintesi: insussistenza di un contributo penalmente rilevante, perché il proprietario del fondo non risponde solo in quanto tale dell'illecito commesso da terzi; travisamento della prova quanto al comodato del terreno alla figlia, alle dichiarazioni del teste Azzaro e alla mancata escussione della figlia; illegittimità della rinnovazione dell'istruttoria in appello tramite l'esame del teste di p.g. Piacentino; erronea qualificazione del fatto come gestione/discarica abusiva anziché, al più, deposito incontrollato; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; illegittima subordinazione della sospensione condizionale alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, anche per asserita indisponibilità del terreno e condizioni economiche degli imputati; per uno dei ricorrenti, doglianza sulla mancata confisca del bene.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli in larga parte inammissibili e, per il resto, infondati. Ha confermato la condanna per concorso nella gestione/discarica abusiva di rifiuti, valorizzando il costante controllo del fondo da parte dei proprietari, la loro tolleranza consapevole dell'attività illecita svolta da terzi, l'interesse economico derivante dal deposito dei rifiuti e la messa a disposizione del terreno dietro pagamento. Ha ritenuto legittima la rinnovazione istruttoria in appello con l'esame del principale teste d'accusa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; ha escluso la riqualificazione come mero deposito incontrollato perché la ricostruzione fattuale accertata mostrava un accumulo stabile e ingente di rifiuti; ha negato la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza e varietà dei rifiuti; ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale alla bonifica e al ripristino, rilevando anche la mancanza di prova dell'incapacità economica di adempiere. Quanto alla confisca, ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché il bene era stato restituito ai proprietari.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di legittimità
art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
invocato per censurare la mancata confisca; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
utilizzato per varie censure di violazione di legge sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto molte doglianze inammissibili o infondate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per dedurre vizi di motivazione e travisamento della prova
art. 603 c.p.p.
impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando si riforma una assoluzione sulla base di prove dichiarative decisive
art. 110 c.p.
fondamento del concorso di persone nel reato contestato
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità invocata, esclusa perché incompatibile con la consistenza ingente dei rifiuti e comunque non adeguatamente dedotta
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice per la gestione illecita di rifiuti e la discarica/detenzione incontrollata; la Corte ha ritenuto integrata la condotta di concorso dei proprietari
art. 40 c.p.
richiamato nei ricorsi per contestare l'imputazione omissiva o il contributo causale dei proprietari
art. 27, comma 1, Cost.
richiamato nel ricorso di una imputata a sostegno del principio di personalità della responsabilità penale
Massime di principio
- In materia di rifiuti, il proprietario del fondo può rispondere a titolo di concorso quando, con condotta cosciente e volontaria, tolleri e favorisca l'uso del terreno per l'abusivo smaltimento o deposito di rifiuti, traendone anche utilità economica; la mera qualità di proprietario, invece, non basta da sola.
- La distinzione tra deposito incontrollato e discarica abusiva dipende dall'accertamento in fatto circa la stabilità, l'entità e la destinazione dei rifiuti a permanere sul sito: quando l'accumulo è ingente e non occasionale, la riqualificazione in senso più lieve non è consentita.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è doverosa, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., quando la riforma dell'assoluzione si fonda sulla diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva, in particolare del principale teste d'accusa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di un'offesa apprezzabile per quantità e qualità dei rifiuti depositati, e il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi che ne dimostrino i presupposti.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi rientra nel potere discrezionale del giudice e non richiede un autonomo accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salvo che emergano o siano dedotti elementi concreti di impossibilità di adempimento.
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