Cassazione Penale, Sentenza n. 25505/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale, era stato condannato per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA e delle imposte sui redditi per l'anno 2014, con evasione dell'IVA quantificata in euro 160.181,00. In appello la decisione è stata riformata solo quanto alle statuizioni patrimoniali, disponendosi la confisca per equivalente fino a tale importo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: (1) violazione del ne bis in idem convenzionale e interno, sostenendo che l'avviso di accertamento definitivo con sanzione amministrativa e il processo penale si sarebbero svolti in modo temporalmente non coordinato; (2) censura sull'elemento oggettivo del reato, deducendo che la ricostruzione del volume d'affari e delle rimanenze fosse meramente induttiva, con errori sullo sfrido e con ignoranza di un'assoluzione in altro procedimento per bancarotta; (3) censura sull'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse provato il dolo specifico di evasione e la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; (4) doglianza per omessa valutazione di una prova documentale e per mancato rilievo di un giudicato assolutorio in altro procedimento; (5) violazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, per l'omessa applicazione dell'art. 21-ter del d.lgs. 74/2000; (6) censura sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento con la recidiva; (7) contestazione sulla confisca per equivalente, ritenuta caducabile in caso di accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la connessione temporale rilevante ai fini del bis in idem va apprezzata con riferimento all'avvio e allo svolgimento dei procedimenti, non ai tempi di definizione; inoltre il sistema può reggere se esiste un meccanismo compensativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e volto a sollecitare una rivalutazione di merito della ricostruzione fiscale, già compiuta dalla Corte territoriale sulla base di elementi induttivo-presuntivi e ritenuti non specificamente travisati. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché il dolo specifico di evasione nell'omessa dichiarazione può desumersi dall'entità del superamento della soglia e dalla consapevolezza dell'obbligato, anche nella forma del dolo eventuale, e la Corte d'appello aveva motivato in modo non illogico sulla finalità evasiva. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, non essendo stati dedotti in appello; in ogni caso, quanto alla lamentata sproporzione del cumulo sanzionatorio, la difesa non aveva indicato in modo puntuale gli elementi fattuali necessari a verificare l'assorbimento del disvalore da parte della sanzione amministrativa, anche considerando che era stata applicata la pena minima edittale. Il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato. Il settimo motivo è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, essendo dipendente dall'accoglimento dei precedenti. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguiti le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
il divieto di bis in idem non è stato ritenuto violato perché la connessione temporale tra procedimento amministrativo e penale va valutata con riferimento all'avvio e allo svolgimento dei procedimenti, non alla sola loro definizione finale
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione all'interpretazione convenzionalmente orientata del divieto di bis in idem e della compatibilità del doppio binario sanzionatorio
art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
la Corte ribadisce che non vi è violazione se le sanzioni fanno parte di un unico sistema con connessione sostanziale e temporale e con meccanismo compensativo
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
l'omessa dichiarazione è stata ritenuta integrata sulla base della ricostruzione fiscale e del superamento della soglia di punibilità; il dolo specifico di evasione può desumersi dall'entità dell'imposta evasa e dalla consapevolezza dell'obbligato
art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato dalla difesa come norma sopravvenuta più favorevole, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e comunque non adeguatamente specificato
art. 2, comma 4, c.p.
invocato in relazione all'applicazione retroattiva della lex mitior
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per contestare la permanenza della confisca per equivalente, ma il motivo è stato ritenuto assorbito dalla inammissibilità dei motivi precedenti
art. 69 c.p.
invocato per il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro per la valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche
art. 189 c.p.p.
nel processo penale il giudice può avvalersi anche di accertamenti induttivi degli uffici finanziari, nel rispetto dell'autonoma valutazione delle prove
art. 192, comma 1, c.p.p.
gli elementi accertati dagli uffici finanziari e le risultanze induttive devono essere valutati autonomamente dal giudice secondo i criteri generali di valutazione della prova
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel sistema del doppio binario sanzionatorio non si determina violazione del ne bis in idem convenzionale quando il procedimento amministrativo e quello penale abbiano una connessione sostanziale e temporale tale da costituire parte di un unico apparato repressivo, purché la seconda sanzione tenga conto degli effetti della prima mediante un meccanismo compensativo.
- Ai fini della valutazione della connessione temporale tra procedimenti sanzionatori, non rileva il solo momento di definizione finale dei procedimenti, ma il loro avvio e il loro concreto svolgimento coordinato.
- In tema di omessa dichiarazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dall'entità dell'imposta evasa e dalla piena consapevolezza dell'obbligato; la finalità evasiva può essere integrata anche nella forma del dolo eventuale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in censure di violazione di legge o vizio di motivazione contestazioni che mirano soltanto a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio.
- Gli accertamenti fiscali di tipo induttivo possono essere valorizzati nel processo penale, ma il giudice deve effettuare una valutazione autonoma degli elementi acquisiti; la doglianza è inammissibile se non indica specificamente il travisamento o una ricostruzione alternativa già proposta nei gradi di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte in appello, non sono proponibili per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità della relativa censura.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi valutabili e della presenza di elementi negativi, come i precedenti penali e la gravità del fatto.
- La confisca per equivalente resta ferma quando il ricorso contro la condanna principale è dichiarato inammissibile e la censura sulla misura patrimoniale sia meramente dipendente dai motivi già disattesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25504/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25508/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25509/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25510/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25511/2026 del 08/07/2026
- Sentenza penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25512/2026 del 08/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →