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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25509/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, nel giudizio abbreviato, la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di ingente quantitativo di stupefacente con aggravante contestata, applicando le attenuanti generiche in equivalenza. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione sul diniego di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, poiché la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli quali l'ammissione immediata delle addebitazioni, il consentito recupero della sostanza e una elargizione in favore di una comunità terapeutica; inoltre, la Corte avrebbe valorizzato la mancata indicazione di fornitori e clienti, elemento che semmai attiene a una distinta attenuante speciale non richiesta; 2) mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base, perché la Corte di merito avrebbe illegittimamente attribuito rilievo alla mancata indicazione del PIN del telefono, in violazione del principio nemo tenetur se detegere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la dosimetria della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretta da motivazione non illogica, fondata sull'eccezionale quantità di stupefacente destinata alla vendita. Ha invece accolto il primo motivo, giudicando manifestamente illogica la motivazione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, poiché la Corte di appello aveva fondato il diniego del più favorevole giudizio di comparazione su un elemento ipotetico e congetturale, ossia la mancata indicazione di fornitori e clienti, che se accertato avrebbe integrato un'autonoma attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame ex art. 69 c.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato solo per la forma della requisitoria del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/traffico di stupefacenti contestato e ritenuto in sentenza.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante contestata in relazione all'ingente quantità di stupefacente.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come possibile autonoma attenuante connessa alla collaborazione dell'imputato, distinta dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudice deve operare una valutazione globale di aggravanti e attenuanti, riferita alle circostanze effettivamente accertate nel caso concreto, senza ricorrere a elementi ipotetici o congetturali; la motivazione sul bilanciamento è censurabile solo se arbitraria o illogica.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena base; la pena non è sindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o illogicità manifesta e se sorretta da motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve considerare soltanto elementi concretamente accertati nel processo e deve effettuare una valutazione complessiva della loro incidenza sulla gravità del fatto; non è consentito fondare il bilanciamento su dati meramente ipotetici o su circostanze che, se esistenti, avrebbero una loro autonoma rilevanza normativa.
  • La motivazione che giustifica l'equivalenza o la prevalenza tra circostanze è sindacabile in cassazione solo se affetta da manifesta illogicità o arbitrarietà; è invece sufficiente una motivazione che espliciti, anche sinteticamente, le ragioni della soluzione adottata in relazione al caso concreto.
  • La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa valutazione di congruità, salvo che la scelta sia del tutto arbitraria, manifestamente illogica o priva di motivazione.
  • La collaborazione dell'imputato può essere apprezzata sia ai fini del giudizio di bilanciamento sia, se ne ricorrono i presupposti, come autonoma attenuante speciale; il giudice non può confondere i due piani né utilizzare, nel bilanciamento, presupposti fattuali meramente congetturali relativi alla diversa attenuante speciale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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