Cassazione Penale, Sentenza n. 25504/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante pro tempore di una cooperativa di autotrasporti, è stato ritenuto responsabile per omessa presentazione di dichiarazioni annuali IVA relative a due annualità, con imposta evasa superiore alla soglia penale. La Corte d'appello ha confermato la condanna a un anno e tre mesi di reclusione con sospensione condizionale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e del dolo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'asserito affidamento della contabilità a un consorzio professionale, l'assenza di competenze gestorie specifiche dell'imputato, il ruolo di meri operatori materiali di terzi, la mancata comunicazione formale di rinuncia dell'incarico da parte del consorzio e il successivo fallimento della società; inoltre si è invocato l'errore incolpevole e, per una delle annualità, l'impossibilità sopravvenuta per intervenuto fallimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché il dolo specifico sarebbe stato desunto indebitamente dalla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in favore del consorzio, senza un reale accertamento nel merito; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la prossimità degli importi alle soglie e il fallimento della cooperativa; 4) illegittimità della disciplina sanzionatoria applicata, con doglianze su pene accessorie, confisca e diniego delle pene sostitutive, sostenendo che il divieto di cumulo tra sospensione condizionale e pene sostitutive non sarebbe applicabile ratione temporis e che la confisca non poteva colpire beni personali per debiti tributari della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha rigettato tutte le censure relative alla responsabilità, al dolo, alla particolare tenuità del fatto, al diniego delle pene sostitutive e alle pene accessorie, ritenendole in parte inammissibili e in parte infondate. Ha invece accolto la doglianza sulla confisca, rilevando che la sentenza d'appello era del tutto priva di motivazione sul punto, nonostante una specifica censura difensiva. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca, mentre è stata confermata nel resto, con definitività della condanna, della pena principale e delle pene accessorie, nonché del diniego delle pene sostitutive.
Norme richiamate
richiamato per la continuazione tra le condotte omissive relative a due annualità IVA
norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione IVA; obbligo personale e indelegabile di presentazione
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per vizio di motivazione
invocato per la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile nel caso concreto
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 1, 2, 3 e 8
richiamato per affermare che la presentazione delle dichiarazioni fiscali è personale; è delegabile solo la predisposizione/invio telematico
applicato per la successione di leggi penali in tema di pene sostitutive, come norma più favorevole
art. 56, comma 1, l. n. 689 del 1981
richiamato per il limite di un anno alla pena detentiva sostituibile con pena pecuniaria
art. 58, comma 3, l. n. 689 del 1981
richiamato per la necessità del consenso dell'imputato per alcune pene sostitutive
art. 61-bis l. n. 689 del 1981
norma che introduce il divieto di applicare pene sostitutive quando è concessa la sospensione condizionale, ma non per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 53, comma 1, l. n. 689 del 1981
indicato come criterio applicabile alle pene sostitutive nella disciplina previgente, senza commistione di regimi normativi diversi
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
base normativa delle pene accessorie obbligatorie per i reati tributari
Corte cost. n. 364 del 1988
richiamata dalla difesa sul tema dell'errore incolpevole, ma non ritenuta decisiva nel caso
Massime di principio
- In materia di omessa dichiarazione tributaria, l'affidamento della contabilità o degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera il legale rappresentante dalla responsabilità penale, perché l'obbligo di presentare la dichiarazione è personale e indelegabile; può essere delegata soltanto l'attività materiale di predisposizione e trasmissione telematica.
- Il dolo specifico del reato di omessa dichiarazione può essere desunto anche da elementi indiziari, come la consapevolezza dell'andamento dell'impresa, la reiterazione dell'omissione per più annualità, l'entità delle imposte evase e l'assenza di versamenti o di iniziative correttive verso l'Erario.
- La particolare tenuità del fatto è normalmente esclusa quando l'omissione riguarda più annualità e gli importi evasi, pur non elevatissimi, si discostano in misura apprezzabile dalla soglia di punibilità; in tale valutazione è legittimo considerare anche l'assenza di condotte riparatorie o di interlocuzione con l'amministrazione finanziaria.
- Le pene sostitutive delle pene detentive brevi, nella disciplina sopravvenuta più favorevole, non possono essere negate facendo applicazione retroattiva del divieto introdotto successivamente; tuttavia la loro concessione richiede comunque il rispetto dei limiti edittali e, per alcune misure, il consenso dell'imputato.
- Le pene accessorie previste per i reati tributari sono obbligatorie per legge; quando la durata è rimessa a discrezionalità del giudice, è sufficiente una motivazione sintetica purché la misura sia congrua rispetto alle finalità preventive.
- La confisca non può essere confermata in sede di legittimità se la sentenza impugnata non affronta specificamente la censura difensiva sul punto: la mancanza assoluta di motivazione impone l'annullamento con rinvio limitatamente a tale statuizione.
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