Cassazione Penale, Sentenza n. 25508/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo a) e, per il residuo reato di cui al capo b), aveva rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 350 di multa, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. I motivi erano quattro: con i primi due e con il quarto contestava l'affermazione di responsabilità per la detenzione ai fini di vendita o destinazione al commercio di DVD abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, illogicità della motivazione e insussistenza della prova della detenzione, della destinazione alla vendita e della consapevolezza della provenienza illecita della merce; sosteneva inoltre che gli elementi istruttori avrebbero imposto l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. Con il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata determinazione della pena nel minimo edittale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, nonché il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e il quarto perché meramente contestativi e privi di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'osservazione dell'imputata mentre gestiva una bancarella con numerosi supporti audiovisivi e musicali illecitamente duplicati e privi del marchio SIAE, esposti per la vendita a soggetti interessati all'acquisto, ritenendo quindi evidente la provenienza illecita della merce e la consapevolezza dell'imputata. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte di appello aveva legittimamente rideterminato la pena dopo aver dichiarato prescritto il reato del capo a) e riconosciuto l'attenuante dell'art. 648, comma 4, c.p. per il residuo reato; ha inoltre rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e che la sospensione condizionale doveva intendersi implicitamente confermata, mentre la doglianza sul beneficio ex art. 175 c.p. era del tutto generica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 171-ter l. 633/1941
Norma base del capo a), dichiarato estinto per prescrizione in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua configurabilità ma ne prende atto come reato prescritto.
art. 648, comma 4, c.p.
Riferito quale attenuante riconosciuta dalla Corte di appello in relazione al residuo reato del capo b), con conseguente rideterminazione della pena.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Invocato dalla difesa a sostegno dell'assoluzione per insufficienza/probatorietà, ma la Corte lo disattende ritenendo i motivi inammissibili o infondati.
art. 581 c.p.p.
È richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono contenere una critica argomentata e specifica, con correlazione alle ragioni della decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È indicato come base dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi non correlati alla motivazione impugnata.
art. 581, lett. d), c.p.p.
Impone l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascuna richiesta; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Richiamato come norma che sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione priva dei requisiti di specificità richiesti.
art. 175 c.p.
Beneficio di cui la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento; la censura è stata giudicata generica.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- La mancanza di specificità del motivo non dipende solo dall'indeterminatezza intrinseca della doglianza, ma anche dall'assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di appello conferma la ricostruzione fattuale del primo giudice valorizzando elementi obiettivi di osservazione diretta della condotta e della disponibilità del bene, la mera contestazione della consapevolezza o della detenzione, senza confronto con tali dati, non è sufficiente a fondare il ricorso.
- Se in appello viene rideterminata la pena dopo l'eliminazione di un reato per prescrizione e il riconoscimento di un'attenuante sul reato residuo, il giudice può limitarsi alla nuova quantificazione senza che ciò implichi, di per sé, il mancato mantenimento di benefici già concessi in primo grado, se la decisione li presuppone implicitamente.
- Le doglianze sul mancato riconoscimento di benefici o attenuanti già non adeguatamente specificate nel ricorso sono inammissibili per difetto di indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto.
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