Cassazione Penale, Sentenza n. 41888/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva rifiutato il beneficio nonostante relazioni positive e l'esito favorevole di un programma di giustizia riparativa, ritenendo però necessaria una prosecuzione dell'osservazione scientifica ex art. 80 Ord. pen. per verificare il grado di revisione critica e per escludere il rischio di recidiva, anche alla luce di un episodio di aggressività del 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che l'ordinanza del Tribunale era lacunosa e contraddittoria. In particolare la motivazione non spiegava perché l'osservazione già compiuta non fosse sufficiente a provare l'avvio di una revisione critica, non argomentava adeguatamente la necessità di ulteriore valutazione ex art. 80 Ord. pen., e non ha valutato compiutamente il valore del percorso di giustizia riparativa (art.13, comma 4 Ord. pen.). L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché rivaluti l'istanza alla luce dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 609-bis c.2 n.2 c.p. e art. 609-ter ultimo comma c.p.
Indicano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; la gravità del reato è un elemento da considerare ma non può avere valore esclusivo rispetto alla valutazione prognostica sulla revisione critica.
L'ammissione al lavoro esterno presuppone una precedente osservazione scientifica della personalità; l'esistenza di tale ammissione è un elemento favorevole nella valutazione complessiva.
Regola l'osservazione scientifica della personalità da parte dell'esperto; la Corte richiede che la necessità di ulteriore osservazione sia specificamente motivata e non presupposta in modo generico.
Norma richiamata in relazione ai criteri di valutazione per le misure alternative: il Tribunale deve valutare la revisione critica e gli elementi di personalità emersi dall'osservazione, non limitandosi a ponderare solo la gravità del fatto.
Prevede un 'favore' dell'ordinamento nei confronti dei programmi di giustizia riparativa; tale esito deve essere adeguatamente considerato nella prognosi sulla pericolosità e sull'efficacia rieducativa della misura alternativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti della comunicazione dei motivi di ricorso in Cassazione; qui richiamata per indicare il rispetto dei limiti formali del ricorso.
art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento normativo invocato per censurare la violazione di legge nella motivazione della decisione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43863 del 23.10.2024 e Sez. 1, n. 22443 del 17.1.2019)
Precedenti richiamati che delineano i criteri per il giudizio prognostico sull'affidamento: la gravità del reato e i precedenti non possono, da soli, impedire l'accesso alla misura; è sufficiente che emergano elementi che attestino l'avvio di una revisione critica.
Massime di principio
- Il giudice deve bilanciare la gravità del reato con i progressi trattamentali: la gravità non può essere l'unico criterio negativo per escludere l'affidamento.
- I programmi di giustizia riparativa e i trattamenti psicologici, se conclusi positivamente, assumono rilievo favorevole e l'ordinamento (art.13, comma 4 Ord. pen.) richiede che il loro valore sia adeguatamente motivato dal giudice.
- L'ammissione al lavoro esterno e le relazioni dell'equipe di osservazione sono elementi presuntivamente favorevoli e devono essere utilizzati per valutare l'esistenza di un avviato processo di revisione critica.
- Se il giudice ritiene necessaria ulteriore osservazione ex art. 80 Ord. pen., deve specificare in cosa l'osservazione già svolta sia ritenuta insufficiente e quale ulteriore accertamento si intende ottenere.
- Non è sufficiente richiamare generiche "dichiarazioni di pentimento" o precedenti remoti senza argomentare il nesso tra tali elementi e il rischio concreto di recidiva.
- Se il Gruppo di osservazione e trattamento o l'equipe ritengono superfluo un ulteriore periodo di osservazione, il Tribunale che disattende tale valutazione deve spiegare perché la ritiene inattendibile o insufficiente.
- Motivazioni lacunose o contraddittorie sul punto della revisione critica e del rischio di recidiva espongono la decisione a annullamento in Cassazione e a rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi indicati.
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