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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29881/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo alla compravendita di un terreno del 2011. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado, con affermazione della debenza delle imposte in misura fissa e non proporzionale. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'impugnazione dell'Ufficio inammissibile per asserita tardività, ritenendo che il termine per proporre appello scadesse il 13 febbraio 2017 e che la spedizione risultasse avvenuta il 14 febbraio 2017. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 149, 155, 324 e 327 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la prova documentale prodotta dall'Ufficio, tramite elenco delle raccomandate munito di timbro postale, dimostrava che l'appello era stato spedito il 13 febbraio 2017, quindi tempestivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, poiché tale timbro attesta la consegna all'ufficio postale. Applicando questo principio al caso concreto, ha rilevato che il modello di accompagnamento prodotto dall'Ufficio recava la data del 13 febbraio 2017, data corrispondente all'ultimo giorno utile per impugnare, tenuto conto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e della sospensione feriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di norme processuali

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni nel processo tributario

  • art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di impugnazioni e notifica dell'appello

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di appello nel processo tributario

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notifica a mezzo posta dell'atto di appello

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo del termine di impugnazione e la proroga al primo giorno non festivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 327 c.p.c.

    assunto come termine lungo per proporre impugnazione in assenza di notificazione della sentenza di primo grado; il termine è stato calcolato in sei mesi più sospensione feriale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 327 c.p.c.

    sei mesi, cui vanno aggiunti i 31 giorni per la sospensione feriale

    la Corte ha applicato il termine lungo di impugnazione, con slittamento al primo giorno non festivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello per il notificante può essere validamente fornita mediante l'elenco delle raccomandate munito di timbro datario dell'ufficio postale, senza che sia necessaria una ulteriore formalità non prevista dalla legge.
  • Il timbro postale apposto sulla distinta cumulativa delle raccomandate è idoneo ad attestare la consegna dell'atto all'ufficio postale e non può essere svalutato per la sola mancanza di sottoscrizione, ove la provenienza dell'attestazione sia comunque identificabile.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con aggiunta della sospensione feriale e con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade di domenica o in giorno festivo.
  • Se il notificante documenta la spedizione dell'impugnazione entro l'ultimo giorno utile mediante distinta postale timbrata, la declaratoria di inammissibilità per tardività non è corretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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