Cassazione Civile, Ordinanza n. 09097/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che il gestore pubblico dell’energia, dopo avere dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcuni impianti fotovoltaici, ha avviato un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già corrisposte alla società beneficiaria. La società ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di decadenza, la domanda restitutoria si sarebbe trasformata in una mera azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del diniego di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del riesame del provvedimento di decadenza. La Corte è stata investita con due motivi di ricorso: il primo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il secondo per eccesso di potere giurisdizionale e omessa sospensione necessaria del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda proposta dal gestore avesse ad oggetto una ordinaria pretesa restitutoria fondata su indebito oggettivo, ormai sganciata dall’esercizio di poteri autoritativi e dalla contestazione del provvedimento di decadenza, ormai definitivo. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La causa dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La restituzione delle somme percepite dopo il venir meno del titolo è qualificata come ripetizione dell’indebito oggettivo, fonte di un diritto di credito azionabile in sede ordinaria quando il presupposto amministrativo sia ormai definitivo.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia copre le controversie che investono, direttamente o indirettamente, l’esercizio di poteri autoritativi sulle tariffe/incentivi; non si estende però alla sola azione restitutoria successiva, quando il provvedimento presupposto non sia più in discussione.
La sopravvenuta disciplina sul riesame dei provvedimenti di decadenza può rilevare nel diverso giudizio di riesame/ottemperanza, ma non sposta la giurisdizione della controversia restitutoria autonoma.
La richiesta di sospensione necessaria è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento del motivo di giurisdizione.
È il rimedio utilizzato per denunciare in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le pronunce del giudice amministrativo in tema di giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
Fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola forma della domanda o alle eccezioni difensive.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia si radica solo quando la lite investe, direttamente o indirettamente, l’esercizio di un potere autoritativo su procedure o provvedimenti concernenti la produzione di energia o il regime incentivante.
- Se il provvedimento amministrativo presupposto è ormai definitivo e non è più contestato, la successiva azione di recupero delle somme si colloca su un piano meramente patrimoniale e privatistico, riconducibile alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
- Il giudice della domanda restitutoria deve limitarsi a prendere atto del venir meno del titolo giustificativo, senza rivalutare la legittimità del provvedimento amministrativo ormai consolidato.
- La sola connessione storica o causale con un precedente atto amministrativo non basta a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se l’oggetto attuale della lite è esclusivamente il pagamento di una somma dovuta a titolo di indebito.
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