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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoche di tre nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso di lavoratori stranieri e successivo provvedimento di conferma all'esito del riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, tre provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento di conferma delle revoche adottato all'esito del riesame. La conferma è stata motivata con l'insostenibilità, per il ricorrente, dell'onere derivante dall'assunzione di nuova forza lavoro. Tra le censure esaminate in sede cautelare vi era quella di violazione del termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, riferita alle revoche del 3 gennaio 2026. Il ricorrente aveva inoltre contestato la legittimità delle revoche in ragione del rilascio dei nulla osta prima dello svolgimento delle verifiche prescritte dall'art. 44 d.l. n. 73/2022.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto tardiva e quindi irrilevante, ai fini della valutazione del fumus boni iuris, la censura proposta con i motivi aggiunti relativa alla violazione del termine dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha inoltre osservato che il rilascio dei nulla osta prima delle verifiche prescritte dall'art. 44 d.l. n. 73/2022 non incide sulla legittimità delle revoche e potrebbe, semmai, giustificarle, posto che il ricorrente qualificava tali atti come annullamenti d'ufficio. Quanto al requisito economico, il Collegio ha ritenuto coerenti le valutazioni dell'Ispettorato territoriale del lavoro, recepite nel provvedimento di conferma, con l'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 e con la circolare INL n. 3/2022, secondo cui il datore deve dimostrare un reddito imponibile o un fatturato di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore. Il fatturato risultante dalla banca dati dell'Agenzia delle entrate era pari a 14.883 euro e non poteva essere integrato con redditi derivanti dal patrimonio immobiliare, non quantificati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato applicato per rilevare la tardività della censura introdotta con i motivi aggiunti e la sua irrilevanza ai fini del fumus boni iuris.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del termine previsto per l'annullamento d'ufficio è stata ritenuta tardiva in sede cautelare.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    Prevede verifiche rilevanti ai fini del rilascio dei nulla osta e costituisce il riferimento normativo per la valutazione della sostenibilità economica delle assunzioni.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    Richiede, quale requisito reddituale del datore di lavoro, un reddito imponibile o un fatturato pari a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore dipendente.

  • circolare INL n. 3/2022

    È stata considerata interpretativa dell'art. 44 d.l. n. 73/2022 e coerente con la verifica del requisito economico del datore di lavoro.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una censura introdotta tardivamente con motivi aggiunti può essere considerata irrilevante ai fini della valutazione del fumus boni iuris.
  • Il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato prima dell'esecuzione delle verifiche prescritte dalla normativa non rende di per sé illegittima la successiva revoca; l'omissione delle verifiche può, al contrario, costituire ragione giustificativa della rimozione dell'atto, quando questa sia qualificata come annullamento d'ufficio.
  • Ai fini del requisito economico richiesto al datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori stranieri, il reddito imponibile o il fatturato deve risultare, secondo la disciplina applicabile, in misura pari a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore dipendente.
  • Un fatturato inferiore alla soglia richiesta non può essere integrato con redditi derivanti dal patrimonio immobiliare quando tali redditi non siano quantificati e non consentano una verifica concreta della sostenibilità economica delle assunzioni.
  • La valutazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla sostenibilità economica delle assunzioni risulta adeguatamente supportata, in sede cautelare, quando sia fondata su dati fiscali verificabili e coerente con la normativa e con gli atti interpretativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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