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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27385/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autoriparatore)

La controversia

Una società autoriparatrice convenne in giudizio l'automobilista per ottenere il pagamento del corrispettivo della riparazione di un veicolo danneggiato da atti vandalici. La convenuta resistette deducendo di avere ceduto pro solvendo all'autoriparatore il credito indennitario verso la propria compagnia assicuratrice e sostenne che l'autoriparatore non avesse tempestivamente agito contro l'assicuratore, chiedendone la condanna per il danno da perdita del credito e chiamando in causa la compagnia in garanzia e manleva. Il giudice di pace accolse la domanda dell'autoriparatore e rigettò la riconvenzionale; il tribunale accolse parzialmente l'appello, ritenne non prescritto il credito dell'autoriparatore ma accolse la riconvenzionale sul rilievo che l'autoriparatore non si era attivato tempestivamente verso l'assicurazione, compensando poi le contrapposte ragioni di credito. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda relativa alle spese nei confronti della compagnia assicuratrice; 2) ultrapetizione e motivazione apparente, per avere il tribunale fondato la condanna alle spese verso l'assicuratore sulla pretesa consapevolezza della prescrizione del credito; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra ricorrente e autoriparatore nonostante l'accoglimento dell'appello; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri forensi nella liquidazione delle spese dovute alla compagnia assicuratrice, per asserita mancanza di motivazione, eccesso rispetto ai parametri e inclusione della fase istruttoria non svolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva comunque provveduto alla regolazione delle spese e la doglianza riguardava il contenuto della statuizione, non un'omissione. Ha rigettato il secondo motivo rilevando che, indipendentemente dalla motivazione del tribunale, la condanna alle spese della chiamata in causa dell'assicuratore era corretta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., essendo fondata sul principio di causalità e non su quello di colpa; ha inoltre osservato che, essendo stato il credito ceduto, la ricorrente non poteva pretendere nulla dal proprio assicuratore e, comunque, avrebbe dovuto sapere che l'inerzia del cessionario la liberava dalla garanzia ex art. 1267, comma 2, c.c. Ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo perché il tribunale aveva correttamente ravvisato una soccombenza reciproca tra le parti del rapporto principale e di quello riconvenzionale. Ha rigettato il quarto motivo affermando che, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato tenendo conto anche delle domande riconvenzionali; nel caso concreto, sommate le domande di pari valore, il compenso liquidato non superava i parametri applicabili e la mancata indicazione delle fasi processuali e della fascia tabellare non integrava nullità. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza e si fonda sul principio di causalità; la parte che chiama in causa un terzo e perde deve sopportarne le spese anche se, al momento della chiamata, non fosse consapevole del relativo esito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è corretta in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 1267, comma 2, c.c.

    Dopo la cessione pro solvendo del credito, l'inerzia del cessionario libera il cedente dalla garanzia della solvibilità del debitore ceduto; il cedente non ha più titolo per pretendere dal proprio assicuratore in relazione al credito ceduto.

  • art. 9 c.p.c.

    Ai fini della liquidazione degli onorari/delle spese, il valore della causa si determina considerando anche il valore delle domande riconvenzionali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La condanna alle spese della chiamata in causa di un terzo segue il principio di causalità: chi introduce il terzo nel processo e risulta soccombente sopporta le relative spese, indipendentemente dalla propria conoscenza preventiva dell'esito della chiamata.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque statuito sulla regolazione delle spese, anche se in modo non conforme alla prospettazione della parte.
  • La compensazione delle spese è legittima quando il giudice ravvisa una soccombenza reciproca tra le contrapposte domande, anche se l'appello sia stato accolto solo in parte su singoli capi.
  • Ai fini della liquidazione del compenso difensivo, il valore della controversia va determinato tenendo conto anche delle domande riconvenzionali; la liquidazione è sindacabile solo se eccede i parametri applicabili o viola criteri di legge.
  • La mancata indicazione analitica delle fasi processuali o della fascia tabellare non determina di per sé nullità della liquidazione delle spese se l'importo è coerente con i parametri normativi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioniContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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