Cassazione Penale, Sentenza n. 20839/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Con ordinanza del 02/03/2022 il GIP del Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto negativo di competenza poichè il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 10/01/2022, aveva dichiarato di non essere competente a decidere sulle opposizioni ex art. 59, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011 avverso i provvedimenti di formazione dello stato passivo emessi dal GIP (5/11/2020 e 25/02/2021) proposti da creditori quali l'Agenzia delle Entrate, Siena NPL 2018 s.r.l. e Fino 2 Securitisation s.r.l. La questione centrale era stabilire se la competenza a decidere su tali opposizioni spettasse al Tribunale del Riesame (organo collegiale) o al giudice che aveva disposto il sequestro/confisca (il GIP/GUP del Tribunale che ha adottato la misura), con riferimenti normativi e giurisprudenziali contrastanti.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Prima, ha risolto il conflitto negativo dichiarando competente a decidere sulle opposizioni allo stato passivo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, cui ha disposto la trasmissione degli atti. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione sistematica dell'art. 59, comma 6, D.Lgs. 159/2011 (e delle disposizioni di raccordo contenute nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) porta ad individuare come giudice competente quello che ha disposto la confisca/sequestro nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre respinto le obiezioni sulla necessità di terzietà o collegialità a favore del Tribunale del Riesame, ritenendo che tali esigenze possano essere soddisfatte con adeguati criteri organizzativi dell'ufficio (evitando che sia la stessa persona fisica che abbia emesso il provvedimento a decidere l'opposizione) e che l'opposizione ex art. 59, comma 6, riguarda l'ammissione/esclusione dallo stato passivo senza incidere sulla permanenza o estensione del vincolo reale.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen., comma secondo
Norma sul conflitto di competenza che autorizza la Corte a risolvere il caso analogo e a indicare il giudice competente; usata come base procedurale per la decisione sul conflitto negativo
art. 59, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione
La disposizione prevede che l'opposizione dei creditori esclusi dallo stato passivo sia proposta al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione; la Corte ha esteso per analogia tale criterio al contesto della confisca/sequestro penale, individuando il giudice competente nell'ambito dell'ufficio che ha adottato la misura (ossia il GIP/GUP che ha disposto il sequestro/confisca)
art. 104-bis, comma 1-quater, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Fornisce il raccordo normativo che consente l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del D.Lgs. 159/2011 (tra cui l'art. 59) ai casi di sequestro/confisca penale, giustificando l'estensione della disciplina delle opposizioni allo stato passivo al procedimento penale
Citato quale riferimento ai casi particolari di sequestro/confisca da cui trae origine l'applicabilità delle norme di prevenzione; usato nel quadro normativo per giustificare il rinvio all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato nella cornice normativa che individua i delitti per i quali si applicano particolari misure di sequestro/confisca e, tramite l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., il regime delle disposizioni di prevenzione
Massime di principio
- Quando l'opposizione riguarda la formazione dello stato passivo connessa a un sequestro/confisca penale, la competenza a decidere tende a spettare al giudice che ha disposto il sequestro/confisca (GIP/GUP) nell'ambito dell'ufficio che ha adottato la misura
- Il richiamo all'indicazione del 'tribunale che ha applicato la misura' nell'art. 59, comma 6, D.Lgs. 159/2011 va interpretato sistematicamente: in caso di sequestro/confisca penale l'equivalente è il giudice dell'ufficio che ha adottato la misura, non necessariamente il Tribunale del Riesame
- Le esigenze di collegialità o terzietà (richiamate da chi sostiene la competenza del Tribunale del Riesame) possono essere soddisfatte con accorgimenti organizzativi che evitino che la stessa persona fisica che ha adottato il provvedimento decida l'opposizione; non sono di per sé ostative all'attribuzione della competenza all'ufficio che ha emesso la misura
- L'opposizione ex art. 59, comma 6, è finalizzata alla verifica dell'ammissione/esclusione dei crediti nello stato passivo e non incide sulla sussistenza, estensione o mantenimento del vincolo reale (sequestro/confisca); questioni relative alla permanenza o estensione del vincolo possono essere materie diverse, sottratte alla stessa logica della impugnazione dello stato passivo
- In presenza di giurisprudenza difforme, è necessario verificare la più recente pronuncia di legittimità e la coerenza sistematica della interpretazione normativa: la soluzione prevalente della Cassazione (Sez. I) privilegia la competenza del giudice che ha disposto la confisca quando l'opposizione si inserisce nell'ambito della stessa amministrazione del vincolo
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