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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 409/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria determinata in euro 22.900,00, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) assenza di adeguata motivazione sulla determinazione della pena base e sproporzione della pena pecuniaria rispetto alla personalita e agli antecedenti (primo motivo); 2) illegittimità della revoca della sospensione condizionale in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero (secondo motivo); 3) illegittimo aumento della pena detentiva per applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, del codice della strada, norma che opera solo sulla pena pecuniaria (terzo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha ritenuto fondato il terzo limitatamente all'aumento operato sulla pena detentiva per l'aggravante di cui all'art. 186 c.2-sexies codice della strada. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale aumento e ha proceduto alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod. proc. pen., rideterminando la pena finale in euro 15.400,00 di ammenda (conversione della pena detentiva di 60 giorni in euro 15.000,00 piu' ammenda residua), e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. La revoca della sospensione condizionale e' stata ritenuta corretta in quanto di natura dichiarativa e applicabile anche in sede di appello quando emergono i presupposti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada, comma 2 lett. b) e comma 2-sexies

    La Corte rileva che la previsione del comma 2-sexies si applica sull'aumento della sola pena pecuniaria; l'operazione di aumento della pena detentiva per tale aggravante e' quindi illegittima. L'applicazione errata dell'aggravante alla pena detentiva e' stata annullata.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte di merito ha motivato la determinazione della pena richiamando i parametri di proporzionalita e adeguatezza previsti dall'art. 133, in particolare gravita del fatto e precedenti, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione perche' non manifestamente illogica.

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Richiamato per giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena; la revoca e' imposta dalla disciplina legale quando sussistono i presupposti e ha natura dichiarativa.

  • art. 168 cod. pen., comma 1

    Citato in relazione alla possibilita' che la parte pubblica chieda la revoca della sospensione; il giudice d'appello, richiesto dalla parte pubblica, deve esaminare l'istanza se dai documenti emergono i presupposti per la revoca.

  • art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Richiamato per indicare che gli effetti sostanziali della sospensione possono essere rilevati anche dal giudice dell'esecuzione o dal giudice di appello e non solo dal giudice della cognizione; sostiene la declaratoria di revoca anche in mancanza di impugnazione del PM.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di Cassazione a redeterminare la pena senza rinvio quando la rideterminazione discende direttamente dall'applicazione meccanica dei criteri gia' adottati dal giudice di merito, senza profili discrezionali.

Massime di principio

  • Un'aggravante normativa espressamente riferita alla pena pecuniaria non puo' legittimamente essere applicata per aumentare la pena detentiva; l'errore puo' essere sanato in Cassazione con annullamento e rideterminazione della pena quando il calcolo sia meramente aritmetico.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e puo' essere disposta dall'appello anche se il pubblico ministero non ha impugnato la decisione, quando dai documenti processuali emergono i presupposti di legge.
  • La Corte di legittimità non rientra nel merito delle valutazioni di adeguatezza e proporzionalita' della pena se la motivazione del giudice di merito e' congrua e non contraddittoria; la mera richiesta di diversa valutazione non integra vizio di legittimita'.
  • Quando l'errore di diritto produce un effetto meramente matematico sul calcolo della pena, la Cassazione puo' rideterminare direttamente la sanzione ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod. proc. pen. senza rinviare al giudice di merito.

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