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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33742/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce dall'esclusione di un socio da una società in accomandita semplice e dalla successiva domanda di liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., proposta dal socio escluso dopo il rigetto dell'opposizione alla delibera di esclusione. Il socio chiedeva la condanna della società al pagamento del controvalore della quota, calcolato al momento dell'esclusione, oltre interessi e maggior danno. La società e il socio accomandatario, costituendosi, contestavano la domanda e proponevano in via riconvenzionale la condanna del socio escluso al risarcimento dei danni asseritamente causati dalla sua condotta, deducendo che egli avrebbe concesso senza consenso dei soci un immobile sociale in locazione per sedici anni a un canone ritenuto irrisorio e preordinato alla futura vendita del bene. In primo grado, sulla base di due consulenze tecniche d'ufficio, il tribunale ha quantificato sia il credito del socio ex art. 2289 c.c. sia il credito risarcitorio della società, operando una compensazione parziale e condannando la società al pagamento della differenza. In appello il socio ha censurato: 1) la mancata adeguata valutazione delle contestazioni rivolte alla c.t.u. e il diniego di rinnovazione della consulenza, sostenendo che la stima del valore di mercato e del valore locativo dell'immobile fosse illogica, priva di adeguati riscontri e fondata su una destinazione catastale errata; 2) l'asserita illegittimità della compensazione, perché il credito risarcitorio non sarebbe stato di pronta e facile liquidazione, perché la compensazione sarebbe stata solo eccepita e non chiesta con domanda, perché il canone di locazione sarebbe stato pacifico e perché il relativo onere probatorio gravava sulla società. La Corte d'appello ha rigettato il gravame e la Cassazione ha poi respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla motivazione, sulla valutazione della c.t.u., sull'ammissibilità della compensazione giudiziale in presenza di domanda riconvenzionale e sull'asserita violazione delle regole sull'onere della prova e sulla non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla dedotta omissione di esame delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e che, in presenza di c.t.u. che risponda ai rilievi delle parti, il giudice può aderirvi senza confutare analiticamente tutte le argomentazioni difensive. Ha inoltre affermato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito della valutazione tecnica né di censurare la mancata rinnovazione della consulenza, affidata alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Quanto alla compensazione, la Corte ha evidenziato che il credito risarcitorio era stato introdotto con domanda riconvenzionale subordinata, sicché il giudice doveva comunque pronunciarsi su di esso anche se non di pronta e facile liquidazione. Ha inoltre rilevato che la dedotta questione del pagamento dell'IVA sul canone era nuova in appello e, comunque, non era stata riportata in ricorso con sufficiente autosufficienza; in ogni caso, l'onere di provare il pagamento dell'IVA e le circostanze utili a ridurre il danno gravava sulla parte che lo deduceva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2289 c.c.

    La quota del socio escluso va liquidata al valore della partecipazione al momento dell'esclusione, con diritto del socio al controvalore pecuniario e agli eventuali accessori secondo le regole applicabili.

  • art. 1243 c.c.

    Il requisito della pronta e facile liquidazione del credito opposto in compensazione giudiziale non impedisce la decisione sulla compensazione quando il credito sia fatto valere con domanda riconvenzionale entro la competenza del giudice.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica e sufficientemente intelligibile della decisione impugnata; la riproposizione di censure già svolte in primo grado può bastare solo se consente di individuare con certezza le statuizioni contestate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omessa valutazione di deduzioni difensive o la richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non per contestare la valutazione del merito delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione di legge la diversa valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti processuali richiamati, specie quando si deduce un error in procedendo e si chiede il riesame del fatto processuale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la regola sostanziale di chi afferma il fatto costitutivo o estintivo del diritto; chi deduce fatti utili a ridurre il danno o a compensare il credito deve provarli nei limiti del proprio assunto.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito aderisce a una consulenza tecnica che abbia già risposto ai rilievi delle parti, la motivazione può esaurirsi nell'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare puntualmente ogni critica difensiva.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la mera insufficienza o contraddittorietà della valutazione probatoria né di ottenere una nuova stima tecnica in cassazione.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte nel processo o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è idonea a contestare la diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • La mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da motivazione congrua circa l'irrilevanza o superfluità dell'integrazione richiesta.
  • Il requisito di specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni già dedotte in primo grado, purché la critica alla sentenza sia chiara, specifica e consenta di individuare le statuizioni censurate.
  • In tema di compensazione giudiziale, se il credito opposto è introdotto con domanda riconvenzionale entro i limiti di competenza del giudice, la non pronta e facile liquidazione non impedisce la decisione sul merito del credito stesso.
  • Chi deduce in giudizio circostanze nuove o modificative del danno, come l'avvenuto pagamento di ulteriori somme o di imposte, deve allegarle e provarle in modo puntuale; in cassazione non basta un richiamo generico a fatti processuali non autosufficientemente riportati.
  • In una controversia sulla liquidazione della quota del socio escluso e sul risarcimento dei danni contrapposto dalla società, l'accertamento del controcredito risarcitorio può essere oggetto di compensazione con il credito del socio quando sia stato validamente introdotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAmministratoriImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoCompensazione
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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