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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05474/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione immobiliare promossa da una creditrice su un bene già intestato ai debitori originari. Per poter proseguire l’esecuzione nei confronti della figlia dei debitori e mantenere la continuità delle trascrizioni, la creditrice chiese l’accertamento giudiziale dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della convenuta. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello confermò, ritenendo che la denuncia di successione e la sua trascrizione non equivalessero ad accettazione dell’eredità e che fosse invece necessaria un’accettazione espressa ai sensi dell’art. 475 c.c. La ricorrente per cassazione propose undici motivi: i primi due contestavano, rispettivamente, la pretesa idoneità dei documenti prodotti e l’interesse ad agire della creditrice; il terzo denunciava la mancata mediazione obbligatoria; i motivi dal quarto all’undicesimo insistevano su varie nullità e violazioni di legge, sostenendo l’esistenza di soluzioni alternative alla tutela giudiziale, la carenza di legittimazione passiva, la mancata compensazione delle spese e l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, e ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal quarto all’undicesimo per difetto di specificità o perché introducevano questioni nuove; ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla mediazione obbligatoria, richiamando il principio secondo cui l’improcedibilità va eccepita tempestivamente o rilevata entro la prima udienza, e in appello la mediazione è disposta solo discrezionalmente dal giudice. Ha inoltre confermato la correttezza della regolazione delle spese secondo soccombenza.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso il rilievo della morte della ricorrente intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, richiamando l’assenza di interruzione nel processo di cassazione. Nel merito dei motivi, ha confermato che la denuncia di successione, il pagamento delle imposte e gli adempimenti fiscali non integrano, di per sé, accettazione tacita dell’eredità, poiché non manifestano in modo univoco la volontà di assumere la qualità di erede. Ha inoltre ribadito che la parte che contesta il mancato esperimento della mediazione deve dedurre tempestivamente la relativa improcedibilità, e che in Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove né censure prive dell’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e del necessario confronto con la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato per negare il rinvio e valorizzare la ragionevole durata del processo in cassazione

  • art. 2650 c.c.

    la continuità delle trascrizioni sull’immobile richiede l’accettazione dell’eredità, non la sola denuncia di successione

  • art. 2648 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2650 c.c. per distinguere gli effetti della trascrizione della successione da quelli dell’accettazione

  • art. 475 c.c.

    l’accettazione espressa richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata; in difetto, può rilevare solo un’accettazione tacita se desumibile da atti univoci

  • art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010

    la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità, ma l’eccezione deve essere sollevata tempestivamente o rilevata dal giudice entro la prima udienza

  • art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010

    in appello la mediazione è condizione di procedibilità solo se il giudice la dispone discrezionalmente

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla mancanza di interesse ad agire, disatteso perché la creditrice aveva interesse all’accertamento giudiziale

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la pretesa inutilità dell’azione giudiziaria rispetto a soluzioni alternative

  • art. 2673 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa carenza di titolarità/legittimazione, ritenuto però formulato in modo generico

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l’onere di specificità impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La denuncia di successione e i relativi adempimenti fiscali non valgono, di regola, come accettazione tacita dell’eredità, perché non esprimono in modo univoco la volontà di assumere la qualità di erede.
  • Per ricostruire la continuità delle trascrizioni su un immobile ereditario, è necessaria l’accettazione dell’eredità; la sola trascrizione della denuncia di successione non è sufficiente.
  • L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi solo da atti che siano incompatibili con la volontà di rinunciare e che manifestino chiaramente l’assunzione della qualità di erede.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce questioni nuove non esaminate nei gradi di merito.
  • La censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede specificità: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto della decisione che vi si porrebbe in contrasto.
  • In materia di mediazione obbligatoria, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita tempestivamente o rilevata d’ufficio entro la prima udienza; in appello la mediazione è dovuta solo se il giudice la dispone.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione né consente l’ingresso degli eredi nel procedimento.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza, salvo specifiche ragioni di compensazione dedotte e rilevanti secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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