Cassazione Civile, Ordinanza n. 16634/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio formale della procura speciale: nel giudizio disciplinato dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura su foglio separato riportava la data e l'autenticazione della firma con la sola formula 'per autentica', senza una certificazione espressa della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il Ministero dell'interno si è costituito con atto finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale, ritenuto irrituale e quindi inammissibile ai fini del contraddittorio scritto.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data di rilascio della procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Non viene esaminato il merito dei tre motivi di ricorso. Non viene liquidato alcun regolamento delle spese processuali per l'irrituale costituzione dell'intimato. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve riportare in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la sola autenticazione della firma non basta.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
Richiamato come disciplina ordinaria del ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di validità della procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo espresso la certificazione del difensore circa la sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere surrogata dal contenuto complessivo della procura, neppure quando essa indichi la data di rilascio o gli estremi del decreto impugnato, se manca l'esplicita attestazione del difensore sulla posteriorità.
- L'autenticazione della firma del conferente e la certificazione della data possono anche risultare da un'unica formula, ma deve comunque emergere chiaramente che il difensore abbia attestato la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il contraddittorio della parte intimata deve essere realizzato in forma scritta mediante tempestivo controricorso; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale è irrituale e non è idoneo a costituire la parte.
- In presenza di un vizio formale della procura speciale rilevante ai sensi dell'art. 35-bis, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
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