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Sentenza

Sentenza n. 1776/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 455/2023 del 24.03.2023 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 2124/2022, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata in data 31.07.2025.

Giustizia amministrativa202504031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto spettanze economiche alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 455/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, e il pagamento integrale delle somme riconosciute. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a., considerando anche l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La domanda comprendeva inoltre la richiesta di penalità di mora e di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario, la presentazione della relativa parcella e il deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, applicare la penalità di mora e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna contro le amministrazioni è stato ritenuto necessario ai fini dell'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni; accertati tali presupposti, il giudice può ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può applicare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente o in un funzionario da questo delegato dotato di adeguate competenze tecniche.
  • L'incarico di commissario o ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Ai fini della decadenza dal diritto al compenso del commissario ad acta, il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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