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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13095/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, denunciando violazione di legge in relazione all'esclusione della riqualificazione per lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e al mancato riconoscimento della sub-valenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti (richiamando artt. 99, 69 e 133 c.p.). Sosteneva che la droga era in parte destinata a uso personale (quindi configurabile la lieve entità) e che il precedente penale non poteva costituire recidiva specifica perché attinente a reato diverso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata sui fatti: il ricorrente era stato colto in flagranza nella cessione, era stata rinvenuta sostanza già confezionata in involucri, un bilancino di precisione, strumenti per il confezionamento e complessivamente 21,67 g di hashish (11,65 g THC), idonei a confezionare circa 466 dosi. Tali elementi indicano attività di spaccio e non mera detenzione per uso personale, rendendo non sindacabile in sede di legittimità la valutazione probatoria dei giudici di merito. La Corte ha altresì confermato la qualificazione della recidiva come specifica ritenendo che il precedente contro il patrimonio condivida con lo spaccio la stessa indole (fine di lucro); ha giudicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti ma non prevalenti rispetto alla recidiva, con motivazione ritenuta sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Norma che disciplina la cessione e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato l'applicazione di tale fattispecie sulla base degli elementi probatori che indicavano attività di spaccio.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Prevede la possibile riqualificazione per "lieve entità"; la Corte ha ritenuto che i requisiti per tale riqualificazione non fossero documentati, dati la quantità, il confezionamento e gli strumenti rinvenuti.

  • codice penale, art. 99

    Disciplina la recidiva; la Corte ha interpretato il precedente del ricorrente come recidiva specifica quando il precedente condivide la stessa indole di illecito (es. fine di lucro), anche se previsto da norma diversa.

  • codice penale, art. 69

    Riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; qui richiamato in relazione al confronto tra recidiva e attenuanti generiche.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulla determinazione della pena; utilizzata nel contesto della valutazione della misura della sanzione e del confronto tra circostanze attenuanti/aggravanti.

  • codice penale, art. 101

    Richiamato per il concetto di "reati della stessa indole": non solo reati previsti dalla stessa disposizione, ma anche reati diversi che condividono caratteri fondamentali (es. fine di lucro).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Indica il motivo di impugnazione per violazione di legge; il ricorso era fondato su tale motivo ma la Cassazione lo ha ritenuto infondato.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non sono ammesse valutazioni alternative dei fatti basate su rivalutazione delle prove: le critiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili se i giudici di merito hanno dato motivazione logica e coerente.
  • Per escludere la riqualificazione per lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) il Collegio valuta quantità, modalità di detenzione (involucri già confezionati), presenza di strumenti per il confezionamento (bilancini, carta stagnola, coltelli intrisi), modalità della condotta (cessione in flagranza, ricezione di denaro) e contesto (concorso con altri). La mera deduzione di uso personale, non documentata, è insufficiente.
  • La recidiva può essere qualificata come "specifica" anche quando il precedente reato è diverso formalmente, se esso condivide con il reato attuale la stessa indole o finalità (es. entrambi orientati al lucro). Occorre una motivazione che illustri questa connessione.
  • Il giudice di merito può dichiarare l'equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche senza modificare la pena già inflitta, purché fornisca adeguata motivazione: tale discrezionalità sfugge al sindacato della Cassazione salvo vizio di ragionamento o mancanza di motivazione.
  • Chi invoca la lieve entità o la prevalenza delle attenuanti ha l'onere di fornire elementi concreti e documentati (es. prova di destinazione allo specifico consumo personale, assunzione continuativa documentalmente provata), altrimenti il giudice può ritenere prevalente la valutazione dell'attività di spaccio.

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