Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio motivazionale per mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73, comma 5, DPR 309/90 (sostegno che la detenzione fosse per uso personale e non per spaccio); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del "danno/profitto di speciale tenuità" (art.62 n.4 c.p.), per l\'inconsistenza del profitto; 3) illogicità/contraddittorietà nella determinazione della recidiva, deducendo che un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza avrebbe estinto le precedenti pene ed effetti penali; 4) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata corretta graduazione della pena ai sensi degli artt.133 e 62-bis c.p., con riferimento alle condizioni personali ed economiche dell\'imputato; 5) difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, chiedendo trattamento sui minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, privi di confronto critico con la decisione impugnata e non idonei a mostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito. Ha confermato la ricostruzione del giudice d\'appello che ha ritenuto sussistente la detenzione ai fini di spaccio (tenendo conto del peso di 285,1372 g di hashish, del numero di dosi ricavabili, del confezionamento, del corredo da spaccio e delle somme in contanti), ha escluso l\'applicabilità dell\'attenuante di cui all\'art.73 comma 5 DPR 309/90 e dell\'attenuante per lucro di speciale tenuità per evidente consistenza della scorta e del profitto, ha ritenuto correttamente applicata la recidiva in quanto il provvedimento di estinzione riguardava solo alcune condanne e non tutte quelle risultanti nel casellario, e ha confermato la legittimità della determinazione della pena (3 anni e 10.000 euro di multa) entro i parametri discrezionali del giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall\'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/90 art.73 comma 5
La circostanza attenuante per destinazione all\'uso personale è riconoscibile solo se la condotta ha minima offensività, valutata in modo complessivo su dati quantitativi e qualitativi, mezzi, modalità e circostanze; la presenza di un indice contrario esclude l\'attenuante.
DPR 309/90 art.73 comma 4
Definisce il quadro sanzionatorio (pena compresa tra due e sei anni per la fattispecie applicabile); la Corte ha ritenuto la pena inflitta compatibile con la discrezionalità del giudice di merito e nei limiti edittali.
Codice penale art.62 n.4 (attenuante del lucro di speciale tenuità)
L\'applicazione richiede una verifica esaustiva dell\'entità del lucro e della gravità del danno; non è riconosciuta quando la scorta e la capacità di rifornimento denotano un profitto non modesto.
Codice penale art.62-bis
Dopo le modifiche legislative non basta il mero stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento.
Codice penale art.133
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la scelta discrezionale del giudice di merito è insindacabile in Cassazione quando la motivazione è congrua e la pena rientra nei limiti edittali, e che formule sintetiche (es. "pena congrua") possono essere sufficienti.
Codice procedura penale art.616
Prevede la condanna alle spese e l\'irrogazione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte l\'ha applicata al ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce richiamate)
Cass. S.U. n.35737/2010; Cass. S.U. n.51063/2018; Cass. S.U. n.24990/2020; Cass. Sez.3 n.32696/2015; Cass. Sez.6 n.27809/2013
Richiamata come principio che l\'attenuante dell\'art.73 comma 5 richiede una valutazione complessiva e che una sola risultanza negativa assorbe le altre, nonché che l\'attenuante per lucro di speciale tenuità è compatibile ma richiede motivazione esaustiva del giudice di merito.
Massime di principio
- Per distinguere detenzione per uso personale da detenzione ai fini di spaccio il giudice valuta globalmente: peso della sostanza, numero di dosi ricavabili, confezionamento, strumenti di lavorazione, somme in contanti e contesto di rifornimento; la presenza di questi elementi orienta verso la finalità di spaccio.
- La circostanza attenuante dell\'art.73 comma 5 (uso personale) è riservata a condotte di minima offensività; se anche un solo indice previsto dalla norma è contrario, l\'attenuante deve essere esclusa.
- L\'attenuante del lucro di speciale tenuità (art.62 n.4) richiede prova o motivazione sull\'entità effettiva del profitto e sulla limitata offensività dell\'evento: non si applica quando la scorta è consistente.
- La recidiva può essere mantenuta se il provvedimento di estinzione o di affrancamento riguarda solo alcune condanne; occorre verificare l\'oggetto e la portata del provvedimento di estinzione.
- La determinazione della pena è largamente discrezionale in sede di merito: se la motivazione è congrua e la pena rientra nei limiti edittali, la Cassazione non la riforma; espressioni sintetiche sui criteri sono spesso sufficienti.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito: i motivi devono essere specifici e dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione di merito; censure generiche sono inammissibili.
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