Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la statuizione relativa alla confisca ex art.240-bis cod. pen. su beni a loro sequestrati (a DI CESARE un orologio marca Rolex e una somma di denaro; a RUSSO euro 4.040; a ELIA una motocicletta BMW 650 Sport e quattro orologi Rolex). Contestano l'ammissibilità del provvedimento perché la confisca è stata disposta d'ufficio in appello nonostante la sentenza di primo grado nulla avesse statuito in materia e nonostante il Procuratore Generale avesse rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla confisca; inoltre deducono l'assenza dei presupposti materiali per la confisca in ragione della proporzionalità dei beni rispetto ai redditi e alle attività economiche dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo illegittima la statuizione della Corte d'Appello che aveva disposto d'ufficio la confisca ex art.240-bis. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice della cognizione non può disporre separatamente e successivamente la confisca se nella sentenza di condanna tale questione è stata omessa, e ha affermato che in appello non è ammessa la statuizione di misure ablative nuove in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero (art.597, comma 3, c.p.p.), pena la violazione del principio di devoluzione e del divieto di reformatio in pejus. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento della confisca per equivalente; la Corte rileva che l'applicazione richiede esercizio di potere discrezionale e motivazione adeguata, e non può essere disposta d'ufficio in appello se non devoluta con specifico motivo di impugnazione.
art.597, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza citata, esclude l'applicazione ex officio in appello di misure di sicurezza o misure ablative nuove in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero; tutela il principio devolutivo e il divieto di reformatio in pejus.
Norma relativa all'ipotesi associativa di traffico di stupefacenti che figura nel capo di imputazione; contestata la derubricazione e il trattamento sanzionatorio concordato in appello ma la questione centrale in cassazione riguardava la confisca.
art.12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n.306 (conv. L. n.356/1992)
Richiamato a titolo esemplificativo in tema di misure di sicurezza patrimoniali: il giudice di appello non può applicare misure non ordinate in primo grado se il PM non le ha impugnate, altrimenti si violano principi processuali fondamentali.
Indicato come lo strumento previsto per porre rimedio, in caso di formazione del giudicato, alle omissioni riguardanti l'ablazione obbligatoria di beni; rimedio eccezionale quando non è più possibile l'impugnazione ordinaria.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la confisca o altre misure ablative non pronunciate in primo grado se la questione non è stata devoluta con specifico motivo di impugnazione dal Pubblico Ministero; l'assenza di impugnazione del PM comporta inammissibilità di misure peggiorative in appello (divieto di reformatio in pejus).
- Se la sentenza di primo grado omette di decidere sulla confisca, la parte che intende ottenere l'ablazione deve proporre appello o, se il giudicato è ormai formato, utilizzare gli strumenti straordinari previsti (es. art.676 c.p.p.) ove compatibili; non è ammissibile che il giudice della cognizione integri la sentenza successivamente e separatamente.
- La confisca ex art.240-bis richiede una motivazione specifica in ordine ai presupposti e alla proporzione rispetto ai redditi; contestazioni fondate sulla sproporzione o sulla riconducibilità dei beni alle capacità economiche possono essere efficaci per impedire l'ablazione.
- In casi di concordato in appello sul trattamento sanzionatorio, le parti non possono subire un peggioramento patrimoniale in assenza di impugnazione da parte del PM; le difese possono ottenere l'annullamento della statuizione confiscatoria se questa è stata disposta in violazione dei principi processuali citati.
- Per evitare rischi di decurtazione patrimoniale in appello, è strategico che la difesa sollevi tempestivamente la questione della confisca e verifichi l'esistenza o meno di impugnazioni da parte del Pubblico Ministero su tale punto.
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