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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la statuizione relativa alla confisca ex art.240-bis cod. pen. su beni a loro sequestrati (a DI CESARE un orologio marca Rolex e una somma di denaro; a RUSSO euro 4.040; a ELIA una motocicletta BMW 650 Sport e quattro orologi Rolex). Contestano l'ammissibilità del provvedimento perché la confisca è stata disposta d'ufficio in appello nonostante la sentenza di primo grado nulla avesse statuito in materia e nonostante il Procuratore Generale avesse rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla confisca; inoltre deducono l'assenza dei presupposti materiali per la confisca in ragione della proporzionalità dei beni rispetto ai redditi e alle attività economiche dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo illegittima la statuizione della Corte d'Appello che aveva disposto d'ufficio la confisca ex art.240-bis. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice della cognizione non può disporre separatamente e successivamente la confisca se nella sentenza di condanna tale questione è stata omessa, e ha affermato che in appello non è ammessa la statuizione di misure ablative nuove in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero (art.597, comma 3, c.p.p.), pena la violazione del principio di devoluzione e del divieto di reformatio in pejus. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.

Norme richiamate

  • art.240-bis cod. pen.

    Norma richiamata come fondamento della confisca per equivalente; la Corte rileva che l'applicazione richiede esercizio di potere discrezionale e motivazione adeguata, e non può essere disposta d'ufficio in appello se non devoluta con specifico motivo di impugnazione.

  • art.597, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata, esclude l'applicazione ex officio in appello di misure di sicurezza o misure ablative nuove in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero; tutela il principio devolutivo e il divieto di reformatio in pejus.

  • art.74 DPR 309/90

    Norma relativa all'ipotesi associativa di traffico di stupefacenti che figura nel capo di imputazione; contestata la derubricazione e il trattamento sanzionatorio concordato in appello ma la questione centrale in cassazione riguardava la confisca.

  • art.12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n.306 (conv. L. n.356/1992)

    Richiamato a titolo esemplificativo in tema di misure di sicurezza patrimoniali: il giudice di appello non può applicare misure non ordinate in primo grado se il PM non le ha impugnate, altrimenti si violano principi processuali fondamentali.

  • art.676 cod. proc. pen.

    Indicato come lo strumento previsto per porre rimedio, in caso di formazione del giudicato, alle omissioni riguardanti l'ablazione obbligatoria di beni; rimedio eccezionale quando non è più possibile l'impugnazione ordinaria.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la confisca o altre misure ablative non pronunciate in primo grado se la questione non è stata devoluta con specifico motivo di impugnazione dal Pubblico Ministero; l'assenza di impugnazione del PM comporta inammissibilità di misure peggiorative in appello (divieto di reformatio in pejus).
  • Se la sentenza di primo grado omette di decidere sulla confisca, la parte che intende ottenere l'ablazione deve proporre appello o, se il giudicato è ormai formato, utilizzare gli strumenti straordinari previsti (es. art.676 c.p.p.) ove compatibili; non è ammissibile che il giudice della cognizione integri la sentenza successivamente e separatamente.
  • La confisca ex art.240-bis richiede una motivazione specifica in ordine ai presupposti e alla proporzione rispetto ai redditi; contestazioni fondate sulla sproporzione o sulla riconducibilità dei beni alle capacità economiche possono essere efficaci per impedire l'ablazione.
  • In casi di concordato in appello sul trattamento sanzionatorio, le parti non possono subire un peggioramento patrimoniale in assenza di impugnazione da parte del PM; le difese possono ottenere l'annullamento della statuizione confiscatoria se questa è stata disposta in violazione dei principi processuali citati.
  • Per evitare rischi di decurtazione patrimoniale in appello, è strategico che la difesa sollevi tempestivamente la questione della confisca e verifichi l'esistenza o meno di impugnazioni da parte del Pubblico Ministero su tale punto.

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