Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per detenzione di circa 2 kg di cocaina e la cessione di una singola dose. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) contestazione dell'applicazione della recidiva e della sua valutazione in relazione alla offensività del fatto; (2) omessa riqualificazione della cessione come ipotesi attenuata ex art.73 DPR 309/90 (minore gravità) essendo la cessione scollegata dalla detenzione domiciliari; (3) travisamento della prova e vizio motivazionale rispetto alla confisca per sproporzione, per non aver considerato documentazione sulla presenza di un rapporto di lavoro e redditi; (4) vizio motivazionale rispetto all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, per insufficiente tutela dell'unità familiare (convivenza con compagna e figlia nata a Milano).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello lineare e priva di contraddizioni evidenti. In particolare: la recidiva è stata correttamente applicata dopo valutazione concreta della pericolosità e della reiterazione; non è stato riconosciuto il trattamento di minore gravità ex art.73 DPR 309/90 alla luce del dato quantitativo e degli elementi indiziari di attività di spaccio organizzata; la confisca per sproporzione è stata motivata sulla base della mancanza di redditi stabili, della condizione di disoccupazione, del vizio del gioco e delle informazioni testimoniali sull'attività di pusher; l'espulsione è stata ritenuta giustificata per pericolosità sociale e per mancata prova dello status di convivenza stabile richiesto dalla normativa sull'immigrazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000.
Norme richiamate
La norma che prevedeva la fattispecie attenuata per 'minore gravità' va interpretata restringendo l'attenuante ai casi di offensività davvero minima; la Corte ha escluso l'applicazione perché elemento quantitativo (2 kg) e altri indici (materiale confezionamento, bilancino, numero di dosi) indicavano attività di spaccio non esigua.
Norma che prevede, tra l'altro, l'espulsione a pena espiata per gli stranieri; la Corte ha ritenuto sussistente la misura in ragione della pericolosità sociale e della storia delittuosa, ritenendo insufficienti le generiche allegazioni sul nucleo familiare.
Norma relativa alla confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto legittima la confisca avendo accertato la sproporzione tra l'importo sequestrato e le capacità reddituali dichiarate, anche alla luce dell'assenza di prove credibili di redditi stabili e della rilevanza di informazioni testimoniali.
D.Lgs. 286/1998 art.19 comma 2 lett.c) (Testo unico immigrazione)
La tutela dell'unità familiare può escludere l'espulsione solo se ricorre una convivenza effettiva e documentata; la mera allegazione di un nucleo familiare di fatto senza prova della convivenza non è sufficiente.
Cass. Sez. Unite, 24/06/2010 n.35737 e Cass. Sez. Unite, 27/09/2018 n.51063 (giurisprudenza citata)
Principi giurisprudenziali richiamati: l'attenuante della minore gravità richiede valutazione complessiva e l'esistenza di un indice negativo anche di uno solo degli elementi può escluderla; la Corte d'appello deve valutare concretamente gli indici di offensività.
Cass. Sez. U., 27/05/2010 (P.G., Calibè) e Cass. sez.2, 19/3/2008 (Buccheri)
Principi relativi all'applicazione della recidiva facoltativa: l'aumento per recidiva richiede giudizio concreto sulla riprovevolezza e pericolosità del soggetto, non il semplice riscontro formale dei precedenti.
Massime di principio
- La recidiva va applicata solo dopo valutazione concreta della pericolosità e della ripetizione del comportamento: il giudice deve motivare sulla natura dei reati, modalità, omogeneità e distanza temporale tra i fatti.
- L'attenuante di minore gravità (art.73 DPR 309/90) è eccezionale e richiede valutazione positiva su aspetti quantitativi e qualitativi; un solo indice negativo (es. rilevante quantità, strumenti di confezionamento, modalità di spaccio) esclude il suo riconoscimento.
- Per contestare la confisca per sproporzione è necessario fornire prove documentali convincenti di redditi leciti e stabili compatibili con il denaro detenuto; allegazioni generiche o tardive hanno scarso valore probatorio.
- L'opposizione all'espulsione basata sulla tutela della famiglia richiede prova della convivenza stabile e documentata; la mera indicazione di un nucleo familiare senza elementi probatori è insufficiente.
- In sede di Cassazione la critica alla motivazione deve evidenziare contraddizioni manifeste, illogicità o errori di diritto; ricostruzioni alternative e generiche dei fatti non sono sufficienti a renderla ammissibile.
- Se si vuole evitare l'aggravamento per recidiva o la confisca, occorre sin dal processo di merito produrre documenti e testimonianze che dimostrino la occasionalità, la destinazione personale d'uso (se pertinente) o fonti di reddito lecite e continuative.
- Per limitare il rischio di espulsione, è importante raccogliere e produrre prove concrete di convivenza effettiva (residenza comune, atti di vita comune, prova di rapporti di lavoro e integrazione familiare) già nel giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →