Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, in particolare dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990 nella massima estensione (diminuzione di 2/3) avrebbe dovuto riverberarsi anche sui reati "satellite" e, quindi, sul calcolo dell'aumento per continuazione applicato ai reati scopo, con conseguente diversa determinazione complessiva della pena.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la questione relativa alla quantificazione dell'aumento per continuazione in ordine ai reati satelliti fosse già stata definitivamente decisa dalla Corte di Cassazione nella precedente pronuncia annullante (quindi formato giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.), per cui quella parte è irrevocabile e non soggetta a nuovo sindacato. Conseguentemente la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sul concorso formale e reato continuato; il ricorso lamentava una violazione nella determinazione dell'aumento per continuazione ma la Corte ha ritenuto la questione sul punto già definita dalla giurisprudenza di legittimità e quindi non riapribile.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma che disciplina i delitti relativi a stupefacenti; richiamata per identificare i reati per cui sono state determinate le pene.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Comma che prevede la diminuzione di pena (fino ai 2/3) in caso di collaborazione/propalazioni utili. La Corte d'appello in sede di rinvio ha riconosciuto tale attenuante nella massima estensione e ha rideterminato la pena di conseguenza.
Circostanze attenuanti generiche; originariamente riconosciuta in primo grado per Cafieri e rilevante nella diversa determinazione della pena complessiva.
Concorso di persone nel reato; norma richiamata nella descrizione dei capi contestati (parte normativa indicativa).
Principio dell'autorità della cosa giudicata parziale: se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza, le parti non annullate acquistano efficacia di giudicato e non possono essere riesaminate. La Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato sulla quantificazione dell'aumento per continuazione già ritenuta infondata dalla Cassazione.
Prevede l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso con colpa delle parti; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa e ha condannato le ricorrenti a pagare euro 3.000 ciascuna.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per inammissibilità: la Corte ha valutato, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, l'assenza di elementi che escludessero la colpa delle ricorrenti.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, in una precedente pronuncia, ha già deciso un profilo di doglianza come infondato, quel profilo forma giudicato e non può essere nuovamente sindacato in successivi ricorsi (principio dell'autorità di cosa giudicata parziale ex art. 624 c.p.p.).
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante (anche nella massima estensione) incide sulla determinazione della pena per i reati cui si riferisce, ma non modifica automaticamente aumenti o statuizioni già divenute irrevocabili se la Corte di legittimità non li ha annullati.
- Nel proporre ricorso per cassazione è essenziale esplorare e preservare tutti i profili di censura: questioni già affrontate e rigettate dalla Corte di Cassazione non possono essere riproposte come nuovi motivi.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e applicare la sanzione per l'inammissibilità prevista dall'art. 616 c.p.p., con versamento alla Cassa delle Ammende.
- In pronunce di annullamento parziale, solo le parti e gli aspetti ontologicamente e strettamente connessi alla parte annullata sono riaperti al riesame; le statuizioni autonome restano definitivamente acquisite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →