Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 relativo all'imposta dovuta per l'anno 2011 (euro 530.990). I motivi principali del ricorso erano: 1) la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata in data 14/11/2020, sulla base dell'assunto che l'annullamento parziale della Cassazione avesse reso invalide le sentenze successive e quindi impedito la formazione del giudicato; 2) la censura della mancata accoglibilità dell'istanza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), dovuta - secondo la difesa - a valutazioni errate sulla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena a obblighi (anche non restitutori) e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché sulla presunta necessità di una manifestazione di consenso non espressa dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, pertanto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, quando limitato alla sola determinazione della pena, comporti la definitività dell'accertamento della responsabilità penale (formazione del giudicato progressivo) e pertanto non si è formato nuovo decorso della prescrizione dopo la sentenza rescindente. Quanto al patteggiamento, la Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente rigettato l'istanza perché la ricorrente aveva già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena e nell'istanza non era stato espresso il consenso alla subordinazione del beneficio ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 c.p.; inoltre i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di pregressi precedenti penali e mancati elementi positivi emergenti dagli atti. La giurisprudenza di legittimità (Sez. U., "Boccardo" 27/01/2022) è stata richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accordo delle parti nel rito previsto dall'art. 444 c.p.p. deve comprendere anche gli obblighi aggiuntivi connessi alla sospensione condizionale, sicché il giudice non può integrare unilateralmente il patto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato fiscale relativo all'omessa dichiarazione o al pagamento di imposte (contestata per l'anno 2011); la Corte ha confermato la responsabilità penale già accertata in sede di merito.
Disposizione sul procedimento per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha ritenuto che l'istanza di patteggiamento debba essere valutata alla luce del contenuto negoziale dell'accordo e della necessità di prevedibilità degli obblighi connessi alla sospensione condizionale.
Norme complementari al rito speciale, richiamate nel motivo ma non determinanti per la decisione; ricostruzione difensiva su nullità/invalidità degli atti è stata ritenuta non corrispondente al regime dell'annullamento parziale.
Regola l'effetto dell'annullamento parziale della Cassazione e l'autorità di cosa giudicata per le parti non connesse essenzialmente con la parte annullata. La Corte ha applicato il principio che l'annullamento limitato alla pena non investe l'accertamento della responsabilità, che resta definitivo.
Norma sul giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione; usata per confermare che nel giudizio di rinvio non decorrono nuovamente i termini di prescrizione per le parti già definitive.
Disciplina la sospensione condizionale della pena e gli obblighi a carico del condannato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione che, in caso di reiterazione del beneficio, la subordinazione ad obblighi richiede la pattuizione da parte dell'imputato nel rito speciale; il giudice non può imporre tali obblighi in assenza di consenso.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice del merito può escluderle basandosi su precedenti penali e su adeguata motivazione anche senza trattare tutte le deduzioni difensive.
Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)
"Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi 'ex lege' alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata... in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata."
Massimato delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte per affermare che il patto di patteggiamento deve comprendere gli obblighi connessi alla sospensione condizionale; il giudice non può integrare unilateralmente il patto imponendo obblighi non concordati.
Sez. U., n. 10 del 1993 (Zanlorenzi)
Principio secondo cui il giudice può adottare solo le statuizioni imposte dalla legge e non integrare gli aspetti negoziabili del patteggiamento; richiamata come precedente storico a sostegno del principio della prevedibilità del contenuto del patto.
Massime di principio
- L'annullamento da parte della Cassazione limitato alla sola determinazione della pena determina la definitività dell'accertamento della responsabilità: il giudicato sulla responsabilità resta formato e, quindi, non riparte il termine di prescrizione dopo la sentenza rescindente.
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) l'accordo negoziale tra le parti deve comprendere tutti gli elementi negoziabili rilevanti per la prevedibilità della decisione: se la sospensione condizionale della pena è subordinata a obblighi ulteriori, tali obblighi devono essere oggetto del consenso delle parti, altrimenti il giudice non può imporli.
- Il giudice del merito, nel valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, può basare il proprio convincimento su elementi ritenuti preponderanti (anche un solo elemento, come precedenti penali) purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria; il controllo in Cassazione è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione.
- La prescrizione non decorre nuovamente dopo una sentenza di annullamento parziale quando l'annullamento non investe il capo di responsabilità: occorre verificare sempre l'oggetto dell'annullamento per stabilire se l'accertamento di responsabilità sia divenuto irrevocabile.
- Quando si richiede il patteggiamento in presenza di benefici già fruiti (es. precedente sospensione condizionale), è essenziale porre per iscritto e negoziare ogni eventuale subordinazione o obbligo atteso in caso di nuova concessione, al fine di evitare il rigetto dell'istanza per carenza di consenso su elementi essenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →