Cassazione Civile, Ordinanza n. 23657/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina dall'incarico conferito da una società titolare di una struttura alberghiera a uno studio professionale di ingegneria e architettura, incaricato di studio, progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'immobile e per il recupero del sottotetto al fine di ricavare ulteriori camere. Secondo la committente, l'incarico non sarebbe stato esattamente adempiuto perché, al termine dei lavori, il Comune non aveva rilasciato subito il certificato di agibilità per l'inadeguatezza dell'impianto fognario e il certificato era arrivato con notevole ritardo dopo l'integrazione documentale predisposta da altro professionista. La società attrice domandava risarcimento del danno e restituzione del compenso. I professionisti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per il residuo compenso. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, ritenendo che il ritardo nell'agibilità non fosse imputabile ai professionisti ma alla committente, che li aveva rassicurati sulla regolarità del sistema fognario. In appello la società contestava: la valorizzazione di documenti poi impugnati per falso; la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; e, soprattutto, la tesi che la verifica della regolarità/adeguatezza fognaria non rientrasse nell'obbligazione professionale, sostenendo che il progettista doveva comunque predisporre un'opera concretamente e giuridicamente utilizzabile ai fini dell'agibilità. La Corte d'appello rigettava il gravame, affermando che, oltre a non sussistere i presupposti per la sospensione, risultava provato che la committente aveva rassicurato i professionisti sull'efficienza dello scarico, che l'incarico non comprendeva l'indagine e la richiesta di autorizzazione allo scarico fognario, e che, comunque, il ritardo dipendeva dalla mancata cooperazione della committente, la quale non aveva fornito la documentazione completa sulla rete fognaria. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 1175, 1176, 1218 e 2236 c.c., sostenendo che la verifica dell'idoneità dell'impianto fognario e delle condizioni necessarie all'agibilità rientrasse nella prestazione professionale dovuta e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha rilevato, da un lato, che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, fondata sulla mancata cooperazione della committente nell'adempimento, poiché i professionisti avevano più volte richiesto la documentazione completa sulla rete fognaria senza ottenerla. Dall'altro lato, ha ritenuto che il motivo, pur formalmente incentrato su violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del contenuto dell'incarico professionale e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati. Sono stati quindi assorbiti i ricorsi incidentali condizionati dei professionisti e della compagnia assicuratrice. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la sospensione necessaria è esclusa quando l'esito della questione pregiudiziale non costituisce presupposto indispensabile per la decisione sulla responsabilità dedotta in giudizio
richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso
invocato dal ricorrente insieme agli altri articoli sulla diligenza e correttezza nell'adempimento
invocato per sostenere il dovere di diligenza professionale media del progettista
richiamato a sostegno della responsabilità per inadempimento
richiamato in tema di prestazione professionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e logicamente sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte: la ratio non impugnata passa in giudicato e rende priva di interesse la censura sulle altre.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di riesame del contenuto dell'incarico professionale o degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, quando tali accertamenti siano sorretti da motivazione congrua.
- Nell'adempimento di un incarico professionale, la responsabilità del professionista può essere esclusa se l'inadempimento deriva dalla mancata cooperazione del creditore, specie quando questi non fornisca la documentazione necessaria o abbia rassicurato il professionista su presupposti tecnici rilevanti.
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone un nesso di pregiudizialità tale da rendere la decisione sulla questione esterna indispensabile per la decisione della causa principale; in mancanza, la sospensione non è dovuta.
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