Cassazione Civile, Ordinanza n. 14023/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare marchio)
La controversia
Un soggetto aveva presentato domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente la componente verbale "PARADIIS" per contraddistinguere olio extravergine di oliva e vino. Una società titolare di marchi anteriori, fra cui marchi denominativi "PARADIS", "PARADIS GIVRÉ" e "PARADIS IMPERIAL", nonché un marchio tridimensionale, aveva proposto opposizione deducendo la confondibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI. L'opposizione era stata accolta per la classe 33. In sede di ricorso per cassazione, il richiedente ha censurato la decisione sotto due profili: primo, per violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) CPI, sostenendo che "PARADIIS" sarebbe la denominazione in lingua friulana della località di produzione del vino e che quindi si tratterebbe di indicazione geografica non appropriabile dal titolare del marchio anteriore; secondo, per violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, lamentando che la confondibilità era stata affermata senza considerare la diversa qualità e il diverso prezzo dei prodotti, il diverso mercato di sbocco, la presenza di una componente grafica distintiva e l'asserita debolezza del segno evocante "Paradiso".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tutela della indicazione geografica presuppone che essa sia nota al pubblico dei consumatori in misura significativa; nel caso concreto la Commissione aveva accertato in fatto che la località richiamata dalla denominazione friulana fosse conosciuta solo localmente e fosse priva di significanza per il pubblico. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il rischio di confusione va apprezzato rispetto al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, e che la diversità di fascia qualitativa o di prezzo non esclude di per sé la confondibilità. Ha inoltre condiviso la valutazione globale dei segni compiuta dal giudice di merito, che aveva attribuito prevalenza alla componente verbale, comune nella percezione concettuale evocativa del "Paradiso", e ha dichiarato inammissibile la deduzione relativa alla pretesa debolezza del marchio perché nuova e implicante accertamenti di fatto non svolti nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 30/2005 (CPI)
Il marchio non può essere registrato o può essere opposto quando sussiste rischio di confusione con marchi anteriori, valutato in modo globale sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, tenendo conto della percezione del consumatore medio.
art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 30/2005 (CPI)
La censura richiamava il divieto di appropriabilità di indicazioni geografiche; la Corte ribadisce però che la rilevanza della provenienza geografica presuppone che essa sia effettivamente nota al pubblico di riferimento in misura significativa.
art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 30/2005 (CPI)
Il titolare del marchio registrato non può impedire l'uso di indicazioni relative alla provenienza geografica, ma solo se tali indicazioni sono davvero percepite dal pubblico come riferite a una zona di provenienza conosciuta.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della tutela delle indicazioni geografiche in materia di marchi, non è sufficiente che il segno richiami un luogo: occorre che il riferimento geografico sia noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi considerati.
- Il rischio di confusione tra marchi anteriori e posteriori va valutato globalmente, secondo la percezione del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, tenendo conto delle caratteristiche della categoria di prodotti.
- La diversa qualità o il diverso prezzo dei prodotti non escludono automaticamente la confondibilità se i segni sono idonei a ingenerare associazione o confusione nel pubblico di riferimento.
- Nel marchio complesso, la componente verbale può assumere carattere dominante anche quando vi sia una parte grafica, se la valutazione complessiva dei segni mostra una prevalente evocazione concettuale comune.
- La deduzione della debolezza del marchio e della conseguente ridotta tutela non è esaminabile in cassazione quando costituisca questione nuova, non trattata dal giudice di merito e richieda accertamenti di fatto ulteriori.
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