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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14023/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare marchio)

La controversia

Un soggetto aveva presentato domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente la componente verbale "PARADIIS" per contraddistinguere olio extravergine di oliva e vino. Una società titolare di marchi anteriori, fra cui marchi denominativi "PARADIS", "PARADIS GIVRÉ" e "PARADIS IMPERIAL", nonché un marchio tridimensionale, aveva proposto opposizione deducendo la confondibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI. L'opposizione era stata accolta per la classe 33. In sede di ricorso per cassazione, il richiedente ha censurato la decisione sotto due profili: primo, per violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) CPI, sostenendo che "PARADIIS" sarebbe la denominazione in lingua friulana della località di produzione del vino e che quindi si tratterebbe di indicazione geografica non appropriabile dal titolare del marchio anteriore; secondo, per violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d) CPI, lamentando che la confondibilità era stata affermata senza considerare la diversa qualità e il diverso prezzo dei prodotti, il diverso mercato di sbocco, la presenza di una componente grafica distintiva e l'asserita debolezza del segno evocante "Paradiso".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tutela della indicazione geografica presuppone che essa sia nota al pubblico dei consumatori in misura significativa; nel caso concreto la Commissione aveva accertato in fatto che la località richiamata dalla denominazione friulana fosse conosciuta solo localmente e fosse priva di significanza per il pubblico. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il rischio di confusione va apprezzato rispetto al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, e che la diversità di fascia qualitativa o di prezzo non esclude di per sé la confondibilità. Ha inoltre condiviso la valutazione globale dei segni compiuta dal giudice di merito, che aveva attribuito prevalenza alla componente verbale, comune nella percezione concettuale evocativa del "Paradiso", e ha dichiarato inammissibile la deduzione relativa alla pretesa debolezza del marchio perché nuova e implicante accertamenti di fatto non svolti nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della tutela delle indicazioni geografiche in materia di marchi, non è sufficiente che il segno richiami un luogo: occorre che il riferimento geografico sia noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi considerati.
  • Il rischio di confusione tra marchi anteriori e posteriori va valutato globalmente, secondo la percezione del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, tenendo conto delle caratteristiche della categoria di prodotti.
  • La diversa qualità o il diverso prezzo dei prodotti non escludono automaticamente la confondibilità se i segni sono idonei a ingenerare associazione o confusione nel pubblico di riferimento.
  • Nel marchio complesso, la componente verbale può assumere carattere dominante anche quando vi sia una parte grafica, se la valutazione complessiva dei segni mostra una prevalente evocazione concettuale comune.
  • La deduzione della debolezza del marchio e della conseguente ridotta tutela non è esaminabile in cassazione quando costituisca questione nuova, non trattata dal giudice di merito e richieda accertamenti di fatto ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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