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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23380/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di Mazzone per i reati richiamati (art. 393 e 582 c.p.). I motivi dedotti: 1) violazione di legge e carenza di prova in ordine al reato di cui all'art. 393 c.p., con specifica censura sulla mancata considerazione della mancanza di condotta violenta attribuibile all'imputato (richiamando la testimonianza del teste Russo); 2) vizi di motivazione e mancanza di elementi di colpevolezza, anche alla luce di presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa (assunte ai sensi dell'art. 197-bis, comma 3, c.p.p.), della presunta falsità delle dichiarazioni della moglie della persona offesa, di elementi della documentazione medica e della testimonianza di Russo; richiesta di acquisizione del certificato generale giudiziale della persona offesa per valutare la sua personalità; 3) vizi motivazionali relativi al bilanciamento delle circostanze e mancata acquisizione dell'annotazione del posto di Polizia degli Ospedali Riuniti di Foggia; 4) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Motivazione essenziale: molte censure miravano in effetti a una rivalutazione del materiale probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità); non è emersa l'applicabilità dell'art. 210 c.p.p. posto che non risultava che, prima dell'esame, fosse stata dedotta la qualità di indagato del dichiarante; il giudizio di comparazione delle circostanze è valutazione discrezionale di merito sorretta da sufficiente motivazione e non sindacabile in cassazione salvo vizio logico o arbitrario, che non è stato dimostrato; la prescrizione non era maturata; per l'inammissibilità del ricorso non potevano essere dichiarate cause di non punibilità sopravvenute. Conseguentemente accoglimento della richiesta del P.G. di inammissibilità e condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Norma sostanziale relativa al capo di imputazione contestato; la Corte ha ritenuto che la censura sulla non configurabilità del reato non fosse sostenuta da motivazione idonea e che la valutazione dei fatti fosse di merito.

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale richiamata per il reato di lesioni: la valutazione della prova a sostegno della condanna è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla formulazione del ricorso in cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att., ma poi dichiarato inammissibile per le ragioni indicate.

  • art. 197-bis, comma 3 c.p.p.

    Richiamato con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa rese in precedenza; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative alla attendibilità fossero, in gran parte, richieste di riconsiderazione del merito probatorio.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione al criterio di valutazione delle dichiarazioni rese da persone che al momento della deposizione erano indagate: la Cassazione ha ribadito che, se non emergono elementi formali prima dell'esame, non può automaticamente applicarsi la disciplina diversa e che l'accertamento circa la veste del dichiarante spetta al giudice di merito.

  • art. 210 c.p.p.

    Regola l'assunzione della prova quando il dichiarante è indagato o imputato in procedimento connesso; la Corte ha ricordato che, per applicare tale norma, il giudice deve essere messo nelle condizioni di conoscere la qualità di indagato già prima dell'esame, cosa che non è avvenuta nel procedimento in esame.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limite del sindacato di legittimità: la corte ha richiamato che non è consentito in cassazione richiedere una semplice rivalutazione del materiale probatorio o un confutativo 'sul significato della prova'.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma citata a proposito delle cause di non punibilità e della impossibilità di dichiararle una volta che il ricorso sia inammissibile e non abbia formato valido rapporto di impugnazione.

  • art. 157 c.p. e art. 161 c.p.

    Norme richiamate in relazione ai termini prescrizionali: la Corte ha rilevato che, tenuto conto della sospensione in primo grado, il termine di prescrizione non era maturato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176

    Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del P.G.; citata come passaggio formale procedurale.

  • art. 616 c.p.p.

    Conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non sindaca il merito o la valutazione della prova: le censure che mirano soltanto a una rivalutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Se si invoca l'applicazione dell'art. 210 c.p.p. (esame di persona che era indagata), la qualità di indagato o elementi indiziari non equivoci devono emergere o essere dedotti prima dell'esame, così che il giudice sia posto nella condizione di applicare la disciplina speciale; la mancata deduzione priva di efficacia tale eccezione.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale tipica del merito: è sindacabile in cassazione solo se emerge chiaramente un ragionamento arbitrario o illogico.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e dunque preclude la dichiarazione, in cassazione, di cause di estinzione o di non punibilità intervenute dopo la sentenza impugnata.
  • In impugnazioni in Cassazione è essenziale circostanziare i vizi di motivazione e indicare in modo chiaro e specifico errori giuridici o logici, evitando argomentazioni generiche che chiedano la semplice riconsiderazione del materiale probatorio.

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