Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo la nullità della sentenza per inosservanza o errata applicazione dell'art. 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione indagini). Lamenta che l'avviso ex art. 415-bis, notificato il 1 agosto 2017, sarebbe stato nullo perché emesso dopo la nomina del difensore d'ufficio (avv. Antonio Campione) e dopo l'elezione di domicilio presso il suo studio: secondo il ricorrente l'avviso avrebbe dovuto essere notificato al difensore d'ufficio in proprio e quale domiciliatario, mentre la notifica sarebbe stata effettuata soltanto in qualità di domiciliatario e non anche come difensore d'ufficio. Da ciò deriverebbe la violazione del diritto alla difesa tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha accertato dagli atti che l'imputato aveva eletto domicilio e nominato difensore di fiducia (avv. Melania Novelli) con atto del 30 maggio 2017 e successivamente, il 21 giugno 2017, aveva preso atto della nomina del difensore d'ufficio (avv. Antonio Campione) eleggendo domicilio presso il suo studio. Tuttavia non risultava alcuna revoca del mandato della difesa di fiducia prima della notifica dell'avviso: pertanto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis effettuata il 1 agosto 2017 a mezzo PEC a entrambi i difensori (alla Novelli come difensore di fiducia e al Campione quale domiciliatario) è stata ritenuta rituale. La Corte ha quindi confermato l'assenza del vizio dedotto, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di conclusione indagini tramite PEC al difensore di fiducia e al domiciliatario se la revoca del mandato del difensore precedente non risulta prodotta anteriormente alla notifica; la notifica è quindi rituale se il difensore di fiducia è ancora formalmente in carica al momento dell'invio.
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
Norma del capo d'imputazione oggetto del giudizio di merito (reato per il quale l'imputato era stato condannato).
art. 133 c.p.
Riferimento ai criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha ritenuto la pena del Tribunale conforme ai criteri di cui a tale norma.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Fondamento normativo del motivo di cassazione dedotto (nullità della sentenza per violazione di norme di diritto procedurale). La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibile condanna alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nel procedimento il Procuratore generale ha presentato la requisitoria ai sensi di tale norma.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale; giustifica l'applicazione della misura riparatoria economica a carico del ricorrente.
Cass. Sez. U, sentenza n. 40517 del 28/4/2016 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata a conferma della legittimità della proposizione del ricorso in cassazione da parte di un sostituto iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, nominato dal difensore d'ufficio non cassazionista.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. è rituale se inviata al difensore formalmente nominato e/o al domiciliatario, salvo che la revoca del mandato del difensore precedente sia stata documentata e prodotta anteriormente alla notifica.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non esclude automaticamente la necessità di notificare anche al difensore di fiducia finché non sia avvenuta una formale e antecedente revoca di quest'ultimo.
- Per far valere una nullità di notifica occorre dimostrare la sussistenza del vizio al momento dell'atto e l'effettiva lesione del diritto di difesa; contestazioni meramente formali senza prova del pregiudizio processuale rischiano di essere dichiarate infondate.
- La proposizione di ricorso in Cassazione richiede attenzione valutativa: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
- La documentazione extracartacea o gli atti intercorsi (nomine, elezioni di domicilio, rinunce) sono decisivi per stabilire la legittimità delle notifiche; è quindi essenziale aggiornare e conservare adeguata evidenza delle revoche o delle accettazioni di mandato.
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