Cassazione Penale, Sentenza n. 23287/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ristretto in regime differenziato, aveva impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza: una lettera inviata a un coimputato era stata trattenuta e il detenuto contestava la mancata risposta di quest'ultimo ad una presunta precedente missiva risultata invece mai inviata. In cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) per non essere state comunicate le ragioni del rigetto e per l'insufficiente informazione utile a esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 18-ter ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'interpretazione del quinto e sesto comma dell'art. 18-ter ord. pen., ritenendo sufficiente la comunicazione al detenuto dell'avvenuta adozione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, a condizione che il provvedimento sia motivato e che al detenuto o al suo difensore sia consentito chiedere e ottenere copia del provvedimento per proporre il reclamo. La Corte ha preferito l'indirizzo giurisprudenziale che non impone la notifica integrale immediata, purché sia garantita la conoscibilità dell'atto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento Penitenziario (commi 5 e 6)
Il comma 5 impone che il detenuto sia immediatamente informato dell'adozione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza; il comma 6 riconosce il diritto di proporre reclamo. La Corte interpreta che non sia necessaria la notifica integrale immediata, purché la comunicazione dell'avvenuta adozione renda possibile la richiesta e l'ottenimento di copia del provvedimento per esercitare il reclamo.
art. 38, comma 10, regolamento esecutivo Ordinamento Penitenziario
Ribadisce l'obbligo di informazione al detenuto sull'adozione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza in armonia con l'art. 18-ter.
art. 14-ter, comma 3, Ordinamento Penitenziario
Stabilisce la procedura di reclamo in cui sono parti necessarie il difensore e il Pubblico Ministero; la Corte richiama l'importanza del ruolo del difensore per l'accesso al provvedimento.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse sotto tali profili.
Disposizione richiamata per le conseguenze in ordine all'imputazione delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Giurisprudenza: Sez.1 n.20269 del 16/06/2020 (Guarino)
Orientamento che ritiene necessaria la possibilità per il detenuto di prendere visione integrale del provvedimento, tramite notifica o rilascio di copia, per assicurare conoscibilità delle ragioni del trattenimento.
Giurisprudenza: Sez.1 n.14871 del 04/03/2020 (Guarino)
Orientamento secondo cui è sufficiente comunicare l'avvenuta adozione del provvedimento, consentendo poi al detenuto o al difensore di chiedere copia per proporre reclamo; la Corte ha preferito questa soluzione.
Massime di principio
- La comunicazione al detenuto dell'avvenuta adozione di un provvedimento di trattenimento della corrispondenza è sufficiente se accompagnata dalla possibilità di ottenere copia e dalla motivazione del provvedimento.
- Non è sempre necessaria la notifica integrale immediata del provvedimento; ciò che importa è garantire la conoscibilità effettiva e la possibilità di esercitare il diritto di reclamo.
- Il diritto di proporre reclamo richiede che il detenuto o il suo difensore possano accedere al provvedimento e ottenere copia per formulare censure specifiche.
- Il difensore e il Pubblico Ministero sono parti necessarie nella procedura di reclamo prevista dall'art. 14-ter, per cui è essenziale che il difensore abbia accesso al provvedimento.
- Se l'autorità limita temporaneamente l'accesso al testo integrale, deve comunque fornire informazioni sufficienti sull'adozione e consentire la richiesta e il rilascio della copia; in mancanza, l'impugnazione può trovare terreno favorevole.
- In casi analoghi il ricorrente dovrebbe tempestivamente chiedere al provvedimento copia formale tramite il difensore e documentare eventuali rifiuti o ostacoli per valorizzare il vizio procedurale in sede di reclamo o ricorso.
- La motivazione del provvedimento di trattenimento deve essere presente e congrua; l'assenza di motivazione resta una possibile via di impugnazione quando rilevabile.
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