Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto contestava l'ordinanza di trattenimento della corrispondenza relativa a una missiva ricevuta e, in cassazione, deduceva: 1) nullità assoluta per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in violazione degli artt. 606, comma 1 lett. c) e 178 lett. c) c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nei presupposti del trattenimento della corrispondenza. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento per vizio procedurale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa vocatio in ius del difensore di fiducia), assorbendo il secondo. Ha affermato che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e che tale nullità non è sanata dalla nomina di un difensore d'ufficio. Richiamando le Sezioni Unite (n. 24630/2015, Maritan), la Corte ha precisato che la designazione irrituale di un difensore d'ufficio lede il diritto ad avere un difensore di propria scelta (art. 6 CEDU). Perciò l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo giudizio, previa regolare notifica al difensore di fiducia e rinnovata formazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 178, cod. proc. pen.
L'omessa vocatio in ius al difensore di fiducia è causa di nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria (lett. c).
art. 179, cod. proc. pen.
Richiamato dalle Sezioni Unite quale norma collegata che disciplina le nullità; la giurisprudenza indica che l'omesso avviso integra una nullità assoluta che rientra nell'ambito di tutela degli artt. 178 e 179.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione alla deduzione di nullità per omessa notifica dell'udienza.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sostituzione del difensore; la Corte osserva che la presenza in udienza di un sostituto o la nomina d'ufficio non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Tutela il diritto dell'imputato ad avere un difensore di propria scelta; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che riconosce la lesione di questo diritto in caso di designazione irrituale di difensore d'ufficio dopo nomina fiduciaria.
Sezioni Unite, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan, Rv. 263598)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'assoluta nullità dell'omesso avviso al difensore di fiducia e che la notifica al difensore d'ufficio non la sana; viene applicata nel caso di specie.
Massime di principio
- Se il soggetto ha nominato un difensore di fiducia, il giudice è tenuto a notificare a quel difensore l'avviso di fissazione dell'udienza; l'omissione integra nullità assoluta.
- La nomina successiva di un difensore d'ufficio non sanerà l'omessa notifica al difensore di fiducia, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- La violazione della regolare vocatio in ius mira a proteggere il diritto alla difesa di scelta (anche in chiave CEDU): la sua lesione comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio con corretto contraddittorio.
- Nei procedimenti che riguardano misure sulla corrispondenza del detenuto, come in altri procedimenti a rilevanti profili di diritto alla difesa, è essenziale garantire la tempestiva partecipazione del difensore di fiducia per evitare vizi insanabili.
- In presenza di dubbi procedurali rilevanti sul perfezionamento della notifica al difensore, è preferibile disporre il rinvio e la nuova vocatio in ius piuttosto che decidere sul merito senza contraddittorio valido.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23259/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23287/2022 del 15/06/2022
- Sentenza penale · 15 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23290/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →