Cassazione Penale, Sentenza n. 23254/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso straordinario per avere ritenuto tardivo il deposito di una memoria. Sosteneva che la memoria era stata inoltrata via PEC il 1 giugno 2020 all'indirizzo abilitato della Corte di cassazione entro il termine previsto dall'art. 583, comma 2 c.p.p. per l'udienza del 2 luglio 2020, mentre la Corte aveva valorizzato la data di ricezione del plico cartaceo (17 giugno 2020) ritenendola oltre il termine. Inoltre il ricorrente lamentava che la sentenza n. 23700/2020 non aveva esaminato una serie di questioni di merito (violazioni e vizi di motivazione rispetto a vari articoli del codice penale e di procedura penale e al d.P.R. 309/1990) dedotte nella memoria non considerata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l'argomento in base alla disciplina emergenziale di deposito via PEC (art. 24 d.l. 137/2020). Ha revocato l'ordinanza n. 30333/2021, stabilendo che la memoria trasmessa via PEC all'indirizzo abilitato era tempestiva e non poteva essere disconosciuta per la data di ricezione del documento cartaceo. Ha disposto l'acquisizione del fascicolo presso la Corte d'appello di Cagliari e la fissazione dell'udienza per la trattazione, con comunicazioni al Procuratore generale per competenza.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario impiegato per proporre il gravame; nella vicenda è la norma di legittimazione del ricorso principale.
art. 583, comma 2 cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente in ordine ai termini per il deposito della memoria per l'udienza; la questione centrale è stata se il deposito PEC effettuato rientrasse nel termine previsto.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte di cassazione impugnata aveva applicato questa disposizione valutando la memoria quale tardiva in base alla data di ricezione cartacea; la decisione revocata ha invece ritenuto che, in regime emergenziale, la tempestività si valuta secondo le disposizioni speciali sul deposito via PEC.
art. 24 d.l. 137/2020
Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. ... Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
La Corte ha ritenuto che, in periodo di emergenza pandemica, il deposito via PEC all'indirizzo ufficiale indicato abbia valore legale e che la tempestività vada valutata in base alla data di trasmissione PEC (entro la fine del giorno di scadenza), non sulla base della data di ricezione del plico cartaceo.
art. 582 cod. proc. pen. / art. 583, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati dal Procuratore generale per sostenere che non si può derogare alle modalità ordinarie di presentazione o di spedizione; la Corte ha però ritenuto prevalente la disciplina emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020) per il periodo interessato.
art. 516, 521, 522 cod. pen.; art. 192 cod. proc. pen.; art. 533, comma 1 cod. proc. pen.; artt. 74, comma 2 d.P.R. 309/1990 e 379 cod. pen.
Norme sostanziali e processuali richiamate dal ricorrente come violate o mal applicate nella sentenza di merito; dalla decisione si evince che tali questioni riguardano il merito del giudizio e dovevano essere esaminate solo se la memoria fosse stata considerata tempestiva; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione di tali motivi da parte della sentenza impugnata dovesse essere verificata ora che la memoria è stata dichiarata tempestiva.
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati / provvedimento del Primo Presidente (prot. 939/2020/I del 7 maggio 2020)
Riferimenti alle misure organizzative e agli indirizzi PEC individuati per il deposito degli atti durante l'emergenza; la Corte ha fatto riferimento all'esistenza di indirizzi abilitati e all'operatività delle disposizioni organizzative per ritenere valido il deposito via PEC.
Massime di principio
- In periodo di emergenza pandemica, il deposito via PEC agli indirizzi ufficialmente indicati ha valore legale e la tempestività si valuta sulla data di invio PEC (entro la fine del giorno di scadenza), non sulla data di arrivo del plico cartaceo.
- Perché una memoria trasmessa via PEC sia considerata valida è necessario inviarla all'indirizzo PEC espressamente abilitato per il ricevimento degli atti dell'ufficio giudiziario (quello indicato nei provvedimenti del Direttore generale o del Primo Presidente); invii a caselle diverse possono essere dichiarati inammissibili.
- Se un giudice non considera atti o memorie ritenuti tardivi ma il ricorrente dimostra tempestività secondo le regole emergenziali, è possibile ottenere la revoca del provvedimento e la rinnovazione dell'esame del materiale meritevole di valutazione.
- Nelle controversie in cui si intendono sollevare nuovi motivi o memorie integrative, occorre sempre conservare le prove di invio elettronico (timestamp PEC) e, se inviata anche la copia cartacea, mantenerne ricevute e tracce per dimostrare la tempestività.
- In casi simili, il difensore dovrebbe preliminarmente verificare gli indirizzi PEC indicati ufficialmente e le disposizioni temporanee (decreti legge, provvedimenti organizzativi) per evitare che questioni formali di deposito precludano la valutazione di questioni di merito.
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