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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente e avvocato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di competenze professionali proposta da un avvocato nei confronti della propria cliente per l'attività svolta in un giudizio risarcitorio contro una società autostradale e una compagnia assicurativa. Nel corso di quel giudizio la difesa era passata da un primo legale a un secondo difensore; il primo sosteneva di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta fino alla rinuncia al mandato, mentre la cliente eccepiva che la nota spese depositata dal nuovo difensore includeva anche l'attività del predecessore e che, pertanto, la liquidazione unitaria delle spese aveva già coperto anche quelle competenze. Chiamato in causa il secondo avvocato, il Tribunale condannava la cliente a pagare al primo legale il compenso dovuto e il secondo avvocato a tenerla indenne di quanto eventualmente corrisposto, ritenendo che la nota spese del nuovo difensore avesse inglobato anche le attività del predecessore. In appello, il nuovo difensore deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita specificità dei motivi e, nel merito, la violazione delle norme tariffarie e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che i compensi professionali spettano al cliente-professionista indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione perché non coglieva la ratio decidendi, osservando che la questione non riguardava il rapporto professionista-cliente ma la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal nuovo difensore anche per l'attività svolta dal precedente. In cassazione la ricorrente ha riproposto i due profili: nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e violazione del D.M. n. 127/2004 e dell'art. 2233 c.c., assumendo che il compenso dell'avvocato è dovuto dal cliente e non è condizionato dalla liquidazione giudiziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, perché la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per mancato confronto con la ratio decidendi. Secondo la Cassazione, la domanda oggetto del giudizio non era il normale pagamento dei compensi da parte del cliente al proprio difensore, ma la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal secondo avvocato in relazione anche all'attività già svolta dal precedente difensore. La Corte ha richiamato l'art. 6 della L. n. 794/1942, ratione temporis applicabile, affermando che quando più avvocati sono incaricati nella stessa causa ciascuno ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata. Poiché la nota spese del nuovo difensore comprendeva anche attività del predecessore e la liquidazione giudiziale non distingueva le rispettive attività, il compenso risultava indebitamente percepito dal secondo avvocato per quella parte. Conseguentemente sono state confermate la condanna alle spese di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera esposizione di doglianze non specificamente centrate sulla motivazione decisiva non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., ma è escluso perché l'appello era effettivamente inammissibile.

  • D.M. n. 127 del 8 aprile 2004, artt. 1 e 2

    Non risultano violate, perché la controversia riguardava la ripetizione di somme percepite in eccesso dal nuovo difensore e non il principio generale di debenza degli onorari al professionista.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come base del diritto del professionista al compenso, ma la Corte osserva che il caso concreto attiene alla ripetizione di somme indebitamente percepite e non alla mera determinazione del compenso contrattuale.

  • art. 6 L. 13 giugno 1942, n. 794

    Quando più avvocati sono incaricati della difesa nello stesso procedimento, ciascuno ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del richiamo all'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il motivo deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non attacca il fondamento decisivo della decisione, l'appello può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando più avvocati succedono nella difesa della stessa parte in un unico procedimento, ciascun difensore ha diritto al compenso commisurato all'opera effettivamente prestata; la liquidazione complessiva delle spese non consente di attribuire a un solo difensore somme riferibili anche all'attività del predecessore.
  • La domanda di restituzione di somme percepite dal difensore in eccedenza rispetto all'attività effettivamente svolta è distinta dalla normale pretesa di pagamento del compenso professionale verso il cliente.
  • La deduzione della violazione delle norme tariffarie e dell'art. 2233 c.c. è infondata quando il thema decidendum non è l'an o il quantum del compenso dovuto dal cliente, ma l'indebita percezione di importi già liquidati per attività non svolta dal difensore che li ha incassati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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