Cassazione Civile, Ordinanza n. 17720/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Tre sorelle avevano acquistato, nel 2018, un immobile da una società fiduciaria che operava come trustee di un trust istituito dal legale rappresentante della società poi fallita. L'immobile era stato in precedenza coinvolto in una azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore contro il disponente e il trustee; la domanda era stata trascritta nel 2013 ma, prima della trascrizione della sentenza che dichiarava l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust verso il fallimento, il creditore aveva prestato assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda. Le acquirenti hanno proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. contro il rigetto della rivendica ex art. 103 l.fall., sostenendo che il bene non fosse entrato nell'attivo fallimentare perché la loro trascrizione era anteriore a quella della sentenza revocatoria e perché la cancellazione della domanda giudiziale avrebbe fatto venir meno l'effetto prenotativo della trascrizione originaria. In cassazione hanno impugnato il decreto del tribunale, ma il testo non riporta il contenuto analitico del loro unico motivo; dalla decisione emerge comunque che le parti hanno poi transatto e chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese secondo quanto convenuto tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché la definizione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione allo stato passivo utilizzato dalle acquirenti
riguarda la domanda di rivendica il cui rigetto è stato opposto
norma sulla revocatoria ordinaria, richiamata per l'azione che ha colpito l'atto istitutivo del trust
consente al curatore di proseguire l'azione revocatoria ordinaria quale sostituto processuale della massa
la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali richiede il consenso delle parti interessate o un provvedimento giudiziale passato in giudicato
richiamato per l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale
richiamato in tema di continuità delle trascrizioni
richiamato in tema di continuità delle trascrizioni e opponibilità
la decisione sulla cessazione della materia del contendere o sull'estinzione dopo la fissazione della pubblica udienza va resa con ordinanza
richiamato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato per escludere che la vicenda rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non opera l'ulteriore contributo unificato quando il processo si definisce con cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato
evocato dal P.M. in via eventuale per un principio nell'interesse della legge
Massime di principio
- Quando le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di cassazione, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché non esprime un semplice disinteresse delle parti ma l'avvenuta definizione negoziale della lite.
- Se la definizione interviene dopo la fissazione della pubblica udienza, la pronuncia della Corte di cassazione assume forma di ordinanza ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma con cessazione della materia del contendere.
- In tema di trascrizione delle domande giudiziali, la cancellazione richiede il consenso di tutte le parti interessate o un provvedimento giudiziale passato in giudicato; la trascrizione originaria conserva quindi il suo effetto prenotativo se la cancellazione non è validamente perfezionata.
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