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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10062/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dipendente pubblica a seguito di contestazione di addebito del 29 aprile 2015. Il giudice di merito aveva ordinato l'espunzione dal fascicolo personale di tutti i documenti relativi a quel procedimento, ma aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale richiesto dalla dipendente, pari alla somma pagata al proprio avvocato per l'assistenza tecnica prestata nella fase disciplinare. La Corte d'appello ha ritenuto che l'avvio del procedimento disciplinare rientrasse nelle prerogative del datore di lavoro e non integrasse illecito, che nel caso concreto non vi fosse stata alcuna condotta persecutoria, e che le spese per la difesa tecnica non fossero necessitate perché nel procedimento disciplinare non sarebbe prevista né imposta la difesa da parte di un legale. Nel ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il procedimento non potesse chiudersi con un 'non facere' ma solo con archiviazione o sanzione, e la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., affermando che le spese per l'assistenza dell'avvocato dovevano essere rimborsate perché l'incolpato può scegliere liberamente come difendersi e non può essere pregiudicato nella scelta della difesa tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito, in correzione della motivazione della sentenza impugnata, che nel regime applicabile ratione temporis l'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 imponeva alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento disciplinare entro il termine perentorio con un atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione. Tuttavia ha ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta perché dalla sentenza di merito non emergeva la deduzione di uno specifico pregiudizio causato dal mancato rispetto del termine per la chiusura del procedimento, né un nesso causale tra le spese sostenute per il legale e il ritardo o la mancata conclusione del procedimento. In particolare, la ricorrente aveva allegato che l'attività del difensore riguardava la fase anteriore all'audizione, quindi non collegata al superamento del termine perentorio di conclusione del procedimento. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    "Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito"; "La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa"

    Nel regime anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 75/2017 il termine per la conclusione del procedimento disciplinare ha natura perentoria; l'amministrazione deve chiudere il procedimento con archiviazione o sanzione entro il termine previsto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge in cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi di irragionevolezza del diniego di rimborso delle spese di difesa tecnica.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della possibilità di scegliere liberamente il difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, il termine per la conclusione del procedimento è perentorio e la pubblica amministrazione deve adottare un provvedimento conclusivo espresso di archiviazione o di irrogazione della sanzione.
  • La violazione del termine disciplinare non comporta automaticamente il risarcimento del danno: chi lo invoca deve allegare e provare uno specifico pregiudizio e il nesso causale tra la violazione del termine e le spese o il danno dedotto.
  • Le spese sostenute per la difesa tecnica in un procedimento disciplinare non sono rimborsabili in via automatica; occorre dimostrare che esse siano state causalmente necessitate dalla specifica illegittimità procedurale dedotta.
  • In sede di legittimità, quando il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, la Corte può limitarsi a correggerne la motivazione senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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