Cassazione Penale, Sentenza n. 8105/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordine di carcerazione n. 114/2023 SIEP - 40/2023 cum. emesso il 26/04/2023, deducendo la violazione degli artt. 656 c.p.p. e 51‑bis ord. pen. Sosteneva che, essendo già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, il P.M. avrebbe dovuto darne immediata informazione al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51‑bis e formulare le proprie richieste, anziché procedere direttamente all'ordine di esecuzione in cumulo delle pene.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato ex art. 624‑bis c.p., il P.M. ha correttamente emesso il provvedimento di cumulo e l'ordine di esecuzione non sospendibile, in quanto la fattispecie rientra nelle ipotesi previste dall'art. 656 co. 9 c.p.p.; l'art. 51‑bis ord. pen. obbliga il P.M. a informare il magistrato di sorveglianza ma non incide sull'obbligo di emettere l'ordine di esecuzione quando la legge processuale prevede la non sospendibilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen.
Reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la condanna irrevocabile ha costituito il nuovo titolo esecutivo che ha determinato il cumulo e l'ordine di carcerazione
art. 656 cod. proc. pen.
Il comma 9 individua ipotesi di titoli esecutivi per i quali l'ordine di esecuzione non può essere sospeso; applicato per giustificare l'immediata esecuzione del cumulo nonostante l'affidamento in prova
art. 51‑bis ordinamento penitenziario
Impone l'obbligo informativo del P.M. al magistrato di sorveglianza se interviene un nuovo titolo per soggetto già in affidamento e di formulare le proprie richieste; interpretata come norma di comunicazione/proposta che non ostacola l'obbligo del P.M. di emettere ordine di esecuzione quando previsto dal codice di procedura
art. 655 cod. proc. pen.
Individua la competenza del P.M. per l'emissione dell'ordine di esecuzione; richiamato per stabilire quale ufficio abbia operato
art. 616 cod. proc. pen.
Predispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se interviene un nuovo titolo esecutivo irrevocabile per reati che rientrano nelle ipotesi di non sospendibilità previste dall'art. 656 c.p.p., il P.M. deve emettere l'ordine di esecuzione anche se il soggetto è ammesso a misure alternative (affidamento in prova).
- L'art. 51‑bis ord. pen. costituisce un obbligo di informazione e di formulazione di richieste nei confronti del magistrato di sorveglianza, ma non costituisce di per sé un ostacolo all'emissione dell'ordine di esecuzione quando la procedura penale prevede la non sospendibilità.
- In casi analoghi il difensore deve verificare tempestivamente (i) l'irrevocabilità del nuovo titolo, (ii) la qualificazione del reato rispetto alle ipotesi di non sospendibilità, e (iii) valutare richieste urgenti al magistrato di sorveglianza per mantenere misure alternative ove legalmente possibile.
- È fondamentale distinguere profili procedurali (competenza del P.M., obbligo informativo) da profili sostanziali (natura del reato, sospendibilità della pena) per valutare la legittimità dell'ordine di esecuzione e le possibili impugnazioni.
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