Cassazione Penale, Sentenza n. 8050/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 04/05/2023 che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 5.000 di ammenda per violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi). Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che il reato contestato è di natura istantanea e quindi ormai prescritto, richiamando altresì di avere cessato l'attività professionale nel 2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità del motivo di impugnazione: il ricorrente non ha confutato in modo puntuale la qualificazione giuridica della condotta operata dal Tribunale (stoccaggio/gestione illecita di rifiuti) né ha svolto un critico confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui lo stoccaggio senza autorizzazione integra la gestione illecita di rifiuti (art. 256 c.1) e ha natura di reato permanente, la cui prescrizione decorre solo con la cessazione della situazione di fatto abusiva (rimozione, sequestro o cessazione volontaria). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)
gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi
La Corte conferma che lo stoccaggio senza autorizzazione, quando configurato come deposito preliminare o messa in riserva finalizzati a successivo smaltimento/recupero, rientra nella gestione illecita di cui all'art. 256, c.1, e pone un obbligo autorizzatorio; tale condotta costituisce reato di gestione dei rifiuti.
D.Lgs. 152/2006, art. 183 (definizioni), lett. bb) e lett. aa)
deposito temporaneo (prima della raccolta)
La definizione e i requisiti del deposito temporaneo (qualità, tempo, quantità, luogo di produzione, cadenza, categorie omogenee, norme tecniche) sono utilizzati dalla Corte per distinguere il deposito temporaneo lecito dallo stoccaggio illecito: la mancanza dei requisiti trasforma il deposito in stoccaggio/deposito incontrollato soggetto a sanzione.
Codice Penale, artt. 157 e 161
Gli artt. 157 e 161 c.p. (norme sulla prescrizione) sono richiamati dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte richiama il principio giurisprudenziale che lo stoccaggio è reato permanente e che la prescrizione decorre solo con la cessazione della situazione di fatto illegale.
Codice di Procedura Penale, artt. 581 e 591
Le norme che disciplinano i motivi d'impugnazione e i relativi requisiti procedurali sono richiamate implicitamente: un ricorso per cassazione deve contenere contestazioni specifiche e un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile per genericità.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo fissato in euro 3.000,00).
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'abbandono/deposito incontrollato' e 'stoccaggio/deposito preliminare/messa in riserva': se mancano i requisiti del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 D.Lgs.152/2006, l'attività può essere qualificata come gestione illecita (art.256) e non come semplice abbandono.
- Lo stoccaggio senza autorizzazione è considerato reato permanente: la prescrizione decorre solo con la cessazione effettiva della situazione illecita (rimozione, sequestro o prova della cessazione), non dalla sola cessazione dell'attività lavorativa dell'autore.
- In giudizio di cassazione è essenziale un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del giudice di merito; deduzioni generiche o mancata contestazione delle motivazioni portano all'inammissibilità del ricorso per genericità.
- Per contestare la natura permanente del reato (e quindi sostenere la prescrizione) è necessario fornire prove o argomentazioni precise circa la data di definitiva estinzione della situazione di fatto abusiva (documentazione di rimozione, sequestri, atti amministrativi, ecc.).
- La mancata autorizzazione per attività di deposito preliminare o messa in riserva integra la fattispecie di gestione illecita di rifiuti anche quando il deposito sia finalizzato a successivo smaltimento o recupero.
- La soccombenza in sede di cassazione comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche l'onere delle spese processuali e, se previsto, somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso generico.
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