Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8052/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, nell'ambito di sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p., aveva ritenuto applicabile indistintamente il divieto introdotto dall'art. 31 legge 17/10/2017 n.161 (oggi art. 240-bis c.p.) secondo cui il condannato non può giustificare la provenienza dei beni deducendo che il denaro provenga da evasione fiscale. Il ricorrente ha contestato la retroattività del divieto (sostenendo che non possa operare per i beni acquistati prima dell'entrata in vigore della norma) e la mancata motivazione quanto alla retrodatazione del periodo di illecita accumulazione (criterio della "ragionevolezza temporale", con specifico riferimento all'estensione del sequestro al patrimonio dal 2010).

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno disposto che il divieto previsto dall'art. 240-bis c.p., introdotto dall'art. 31 della legge n.161/2017, si applica ai beni acquistati anche anteriormente all'entrata in vigore della norma, ma con un'importante eccezione: non si applica ai beni acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014, "Repaci") e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n.161/2017). In conseguenza di ciò la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva applicato indistintamente il divieto e ha rinviato al Tribunale di merito per la valutazione conforme al principio di diritto affermato (ossia per verificare, con riferimento ai singoli cespiti, in quale periodo siano stati acquisiti e quindi se sia possibile giustificarne la provenienza con redditi non dichiarati nel periodo 29/05/2014–19/11/2017).

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni ... sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014 ... e il 19 novembre 2017.

    La Corte lo interpreta come un divieto probatorio diretto al soggetto destinatario della confisca "allargata": può essere applicato retroattivamente ai beni acquistati prima dell'entrata in vigore della norma, salvo la specifica eccezione temporale individuata (29/05/2014–19/11/2017).

  • art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161

    introduce il divieto di giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale

    La novella ha modificato il quadro probatorio della confisca allargata rendendo indisponibile per il condannato la giustificazione mediante proventi di evasione fiscale; la Corte l'ha ritenuta sopravvenuta e applicabile con i limiti temporali indicati.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (trasposizione storica della confisca allargata)

    Richiamata come base storica della fattispecie ablatoria poi trasposta nell'art. 240-bis c.p.; la giurisprudenza ha definito la struttura della confisca allargata in termini di presunzione relativa ed onere di allegazione a carico del condannato.

  • artt. 200-236 cod. pen. (misure di sicurezza patrimoniali)

    Citati nel dibattito sulla natura della confisca allargata: chi sostiene la retroattività del divieto vi richiama la natura di misura di sicurezza (applicabile secondo la legge vigente al momento della sua applicazione). La Corte ha bilanciato tale argomento con esigenze di prevedibilità e affidamento.

  • art. 11 disposizioni preliminari codice civile

    Rilevante per il principio tempus regit actum: la Corte considera questo parametro per mitigare gli effetti retroattivi delle norme processuali peggiorative, soprattutto rispetto ai beni acquistati nel periodo 29/05/2014–19/11/2017.

  • Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    "ai fini della confisca ... per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [si] potess[e] tener conto dei proventi dell'evasione fiscale"

    Pronuncia fondamentale che aveva stabilizzato l'orientamento giurisprudenziale consentendo, per la confisca allargata, la considerazione di redditi leciti non dichiarati come possibile giustificazione della sproporzione; la Corte di Sezioni Unite ha ritenuto che l'esistenza di tale precedente giustifichi un trattamento intertemporale speciale per i beni acquisiti fra tale data e l'entrata in vigore della legge 2017.

Massime di principio

  • Se il bene è stato acquisito dopo il 19/11/2017 (entrata in vigore della legge n.161/2017), il divieto di giustificare la provenienza con proventi di evasione fiscale si applica pienamente: non è ammessa tale giustificazione.
  • Se il bene è stato acquisito nel periodo 29/05/2014–19/11/2017, il soggetto può ancora proporre la giustificazione che la provenienza derivi da redditi leciti non dichiarati (proventi di evasione fiscale), perché in quel periodo la giurisprudenza consolidata (Sez. U. Repaci) aveva resa prevedibile tale possibilità.
  • Per i beni acquistati prima del 29/05/2014 il divieto introdotto nel 2017 si applica: la Corte ha escluso un affidamento negoziale in relazione a periodi precedenti alla stabilizzazione giurisprudenziale del 2014.
  • In ogni caso la valutazione della sproporzione e della "ragionevolezza temporale" va fatta bene per ogni singolo bene, prendendo in considerazione il momento di acquisizione: il giudice deve accertare in concreto il periodo di entrata nel patrimonio dei singoli cespiti.
  • Il regime probatorio è rimasto improntato alla presunzione relativa di illecita accumulazione: spetta al destinatario del provvedimento un onere di allegazione (non un'assoluto onere della prova) volto a rendere credibile la provenienza lecita dei beni; la qualità e la concretezza delle allegazioni difensive sono decisive.
  • Strategia difensiva pratica: documentare cronologicamente l'acquisto dei singoli beni (atto di acquisto, pagamenti, data effettiva di entrata in patrimonio) e, se utili, comprovare eventuali regolarizzazioni fiscali; contestare la ricostruzione temporale se il giudice ha esteso il periodo di accumulazione senza motivazione sufficiente.
  • Dal punto di vista processuale, se si contesta l'applicabilità del divieto occorre chiedere espressamente l'accertamento del periodo di acquisizione di ciascun cespite e la riqualificazione probatoria conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.