Cassazione Penale, Sentenza n. 8051/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 24/05/2013 al 27/10/2015 in relazione al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e omessa/mancata motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che, sebbene gli accertamenti non fossero idonei alla condanna, essi sarebbero stati sufficienti a giustificare una misura di prevenzione e quindi escludeva la colpa grave. Il ricorrente censurava l'omessa analisi dell'incidenza causale delle sue condotte sull'adozione della custodia cautelare, l'uso di riferimenti a condotte altrui (Abou Ali) senza specificare il suo comportamento, e la manifestata illogicità della valutazione tra dolo e colpa grave, specie alla luce del rigetto della richiesta di misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari. La Cassazione ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha effettuato la dovuta analisi sull'incidenza causale delle condotte del ricorrente rispetto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e non ha motivato in ordine a tale incidenza, nonostante la precedente pronuncia della Corte (nn. 24937/2019) avesse già censurato la carenza di analisi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito deve valutare ex ante se i comportamenti dell'indagato abbiano effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di configurabilità di un illecito e se tali comportamenti abbiano inciso causalmente sull'adozione della misura custodiale; in mancanza di prova di tale incidenza non può essere affermata la colpa grave ostativa all'indennizzo.
Norme richiamate
Norma penalistica relativa all'associazione con finalità terroristiche; la Corte d'appello aveva ritenuto che conversazioni e riferimenti (es. appuntamento in paradiso, riferimenti a cinture esplosive) dessero l'apparenza di appartenenza a tale associazione, motivo alla base della valutazione sulla gravità delle condotte
Norma invocata dal ricorrente per censurare la violazione di legge e l'omessa motivazione; nel contesto la censura riguarda la mancata motivazione dell'ordinanza sulla questione centrale dell'incidenza causale delle condotte dell'indagato sulla custodia cautelare
Cass. Sez. 4, sent. n. 24937/2019
Precedente della Corte di Cassazione che aveva già annullato il provvedimento originario per mancata analisi delle specifiche condotte ritenute gravemente colpose; la Corte odierna richiama quel principio e censura la Corte d'appello per non aver adempiuto alla necessaria valutazione
Cass. Sez. 4, sent. n. 3359/2016
Richiamata per il principio che, nella valutazione ai fini della riparazione, il giudice deve compiere un accertamento ex ante finalizzato a verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza di reato, non se la condotta integri automaticamente il reato
Cass. Sez. 3, sent. n. 28012/2022
Richiamata per il principio secondo cui integra colpa grave l'atteggiamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, quando tale condotta sia stata elemento fondante i gravi indizi che giustificarono la misura
Massime di principio
- In una richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare ex ante se i comportamenti dell'indagato abbiano creato, anche in presenza di errore dell'autorità, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale; non si tratta di accertare la sussistenza del reato.
- Per escludere l'indennizzo sulla base della colpa grave occorre provare non solo condotte gravemente imprudenti o negligenze, ma soprattutto che tali condotte abbiano avuto incidenza causale sull'adozione della misura cautelare.
- La mera vicinanza o riferimento a condotte altrui o conversazioni ambigue non è sufficiente: il giudice deve motivare specificamente il nesso causale tra quelle condotte e la decisione di adottare la custodia cautelare.
- Il rigetto di una richiesta di misura di prevenzione da parte dell'autorità competente è elemento probatorio rilevante e deve essere considerato nella valutazione complessiva; non può essere irrilevante senza motivazione.
- Il giudice di merito deve dare una motivazione chiara e completa quando invoca la possibile idoneità delle condotte a giustificare misure preventive o cautelari; l'omessa motivazione sul punto determina l'annullamento in sede di legittimità e il rinvio per nuovo esame.
- Nelle controversie di questo tipo la distinzione tra misura di prevenzione e misura cautelare personale deve essere esplicitata e fondata su considerazioni specifiche: non si possono confondere gli istituti giuridici né dedurre automaticamente l'idoneità di una condotta all'una a partire dall'altra.
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