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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8047/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Schirato era stato condannato dal Tribunale di Pescara per i reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 per aver emesso e utilizzato una fattura da €38.000 riferita a un'operazione inesistente (in qualità di amministratore di Hotel Duca d'Aosta Srl e Green Tourism Abruzzo Srl). In appello la Corte d'appello de L'Aquila ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 8 e ha rideterminato la pena residua in 1 anno e 6 mesi. Schirato ha impugnato in Cassazione articolando quattro motivi: 1) mancata considerazione della scarsa offensività della condotta e illogicità della motivazione; 2) errore circa l'aliquota IVA applicabile e la rilevanza di chi abbia emesso la fattura; 3) travisamento della prova per non aver valorizzato testimonianze favorevoli; 4) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. dopo la recente novella (dlgs n.150/2022) e conseguente non punibilità per particolare tenuità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solamente nel punto relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (quarto motivo). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità e ha rinviato per nuovo esame ai giudici del merito affinché valutino, alla luce della modifica normativa intervenuta, se sussistano i presupposti per l'esclusione della punibilità. Gli altri motivi (prima, seconda e terza doglianza) sono stati dichiarati inammissibili o privi di decisività e dunque respinti. In sostanza la pronuncia di Cassazione non ha assolto l'imputato, ma ha disposto il riesame da parte della Corte d'appello solo sul profilo dell'applicazione dell'art. 131-bis, lasciando impregiudicati gli altri aspetti della condanna.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Dispositivo contestato relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte sottolinea che si tratta di reato formale che si consuma con la presentazione della dichiarazione mendace e non richiede l'effettivo danno erariale.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Altro capo contestato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello; menzionato nella valutazione della continuazione fra reati.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la novella introdotta dal dlgs n.150/2022 ha ampliato la portata applicativa (criterio ratione poenae) e, essendo norma sostanziale più favorevole, può trovare applicazione anche rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La Cassazione ha ritenuto che la verifica della sua applicabilità richieda valutazioni di merito non immediatamente desumibili dagli atti e ha quindi rinviato la questione ai giudici del merito.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    Richiamato indirettamente nella disamina del vizio di travisamento probatorio; la Corte ricorda i limiti per la cassazione per travisamento probatorio, che richiede l'indicazione di informazioni inesistenti o omissione di prova decisiva.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti è reato formale: si realizza con la presentazione della dichiarazione mendace e non richiede il concretizzarsi di un danno erariale per la sua punibilità.
  • La circostanza che l'Erario abbia poi recuperato l'imposta (es. tramite rimborso o contenzioso tributario) non elimina automaticamente la rilevanza penale della condotta contestata.
  • Argomentazioni difensive basate sulla diversa aliquota IVA o sul fatto che un diverso soggetto avrebbe emesso la fattura hanno rilievo marginale se la condotta fraudolenta è altrimenti dimostrata; la loro incidenza va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • La questione di applicabilità dell'art. 131-bis c.p. nella versione più favorevole può essere sollevata in Cassazione anche se la modifica normativa è intervenuta dopo le decisioni di merito; trattandosi di norma sostanziale di favore, essa è retroattiva e richiede una valutazione concreta, spesso rimessa al giudice di merito quando i presupposti non risultano immediatamente desumibili dagli atti.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per travisamento probatorio è necessario dimostrare che la motivazione dei giudici di merito contenga informazioni non riscontrabili negli atti o che sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva; la mera diversa interpretazione delle testimonianze non è sufficiente.

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