Cassazione Penale, Sentenza n. 8044/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare: 1) l'applicazione della recidiva facoltativa ritenuta dalla Corte d'appello senza adeguata motivazione e basata su una presunta condotta del 4/10/2012 mai contestata formalmente; 2) la determinazione della pena sulla base di quantità di stupefacente in gran parte non analizzate in laboratorio, con uso di accertamenti tecnici dichiarati inidonei dalla precedente sentenza della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'applicazione della recidiva: ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello perché effettui una nuova valutazione alla luce dei principi di diritto indicati. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la responsabilità e la determinazione della pena (tenendo conto del quantitativo complessivo di 51 kg e dell'uniformità dei pacchi) sono state confermate nella sostanza, e non è stata ravvisata contraddittorietà nella motivazione sulle altre questioni.
Norme richiamate
art. 80 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
"In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità... non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo..." (Sez. U, Sent. n. 36258/2012)
L'aggravante per ingente quantità richiede il superamento di specifiche soglie tecniche (valori in mg dalla tabella ministeriale). Tuttavia il giudice di merito può valutare la gravità del fatto anche con riferimento alla quantità complessiva e agli elementi di fatto (uniformità dei pacchi), senza che sia sempre necessaria l'analisi di ciascun involucro per la determinazione della pena.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
"E' preclusa l'applicazione della recidiva ... nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva... per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato" (Sez. 3, Sent. n. 27450/2022)
L'applicazione della recidiva richiede il rispetto dei presupposti formali (irrivocabilità della precedente condanna anteriore al fatto contestato) e una motivazione specifica che colleghi i precedenti alla condotta odierna; non è ammissibile fondare la recidiva su fatti non contestati o non irretrattabili.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La determinazione della pena è rimessa alla valutazione del giudice di merito che può tener conto della gravità complessiva del fatto e della quantità di droga, purché la motivazione sia logicamente fondata; la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non il merito valutativo.
art. 87 D.P.R. n. 309/1990 (accertamenti tecnici)
Gli accertamenti tecnici irripetibili devono rispettare le garanzie procedurali; se dichiarati illegittimi non possono essere usati per valutare in modo vincolante l'intero quantitativo e l'efficacia drogante, sebbene elementi esterni (confezionamento identico, aspetto) possano integrare la valutazione di merito.
art. 191 e art. 627 cod. proc. pen. (motivi di cassazione e motivazione)
I motivi di cassazione devono essere specifici; sono inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi che limitano la censura a questioni di merito senza prospettare vizi di legittimità nelle motivazioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti alla condotta odierna e il rispetto del presupposto formale dell'irrivocabilità: non è possibile fondarla su fatti mai contestati o su condotte non sfociate in una sentenza definitiva.
- Se un precedente fatto non è stato mai oggetto di contestazione o non ha dato luogo a sentenza irrevocabile, non può essere utilizzato per fondare la recidiva.
- Per la determinazione della pena il giudice di merito può valutare la gravità complessiva del reato anche avendo riguardo al quantitativo complessivo sequestrato e all'uniformità dei pacchi, senza necessità di analizzare ogni singolo involucro, purché la motivazione sia coerente e logicamente fondata.
- Accertamenti tecnici irripetibili illegittimi non possono fornire la base per la quantificazione vincolante del principio attivo sull'intero materiale; tuttavia elementi di fatto osservabili (confezionamento identico, aspetto) possono sostenere la valutazione del giudice sullo stato di fatto.
- In cassazione si controlla la corrispondenza della motivazione ai canoni di legge: censure generiche o ripetitive di questioni di merito sono inammissibili; la revisionabilità riguarda vizi di diritto e carenze motivazionali concrete.
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