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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8045/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000, importo euro 263.318, anno 2013), deducendo: 1) insufficiente motivazione della sentenza di appello rispetto alle specifiche argomentazioni difensive, in particolare la scelta imprenditoriale di pagare retribuzioni e alcune forniture per garantire la continuità del servizio e le ragioni della crisi di liquidità; 2) esistenza di stato di crisi/forza maggiore e stato di necessità (art. 45 c.p.) non adeguatamente valutato; 3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), atteso che l'importo eccede di poco la soglia di punibilità (per 18.318 euro) e che l'imputato ha successivamente provveduto al pagamento del debito; 4) richiamo alla riforma di cui al d.lgs. 150/2022 (modifica art. 131-bis) sostenendo la rilevanza del comportamento successivo alla consumazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riguardo alla valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), applicando la novella del d.lgs. 150/2022 anche ai procedimenti pendenti. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della non punibilità per particolare tenuità e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio su quel punto, perché il giudice di merito valuti il comportamento successivo (in particolare l'integrale pagamento del debito) alla luce della riforma. Il ricorso è stato invece rigettato per il resto: la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della corte di merito sull'assenza di prova concreta di uno stato di forza maggiore o di stato di necessità imputabile a fatti non riconducibili alla scelta imprenditoriale. È dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che configura il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte ha confermato la sussistenza del reato per l'importo contestato e l'anno indicato, salvo la rivalutazione limitata alla particolare tenuità.

  • art. 45 c.p.

    Riferita allo stato di necessità/forza maggiore: la Corte ha interpretato che la crisi di liquidità deve essere dimostrata concretamente e non può essere giustificata con generiche scelte imprenditoriali (pagamento stipendi) che la giurisprudenza esclude, in genere, come causa di forza maggiore esimente per i reati tributari.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto applicabile la versione novellata dal d.lgs. 150/2022 anche ai procedimenti pendenti; perciò il giudice dovrà valutare anche la condotta successiva (es. integrale pagamento del debito) per verificare la sussistenza della non punibilità.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato per giustificare l'applicazione retroattiva della norma sostanziale più favorevole (modifica dell'art. 131-bis) ai procedimenti pendenti, in quanto norma di natura sostanziale.

  • art. 624 c.p.p.

    Utilizzato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità, nonostante l'annullamento parziale e il rinvio limitato alla questione della particolare tenuità.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità o la scelta di pagare salari e fornitori non costituisce di per sé forza maggiore esimente per l'omesso versamento tributario: la prova dello stato di necessità/forza maggiore deve essere concreta e specifica.
  • Dopo il d.lgs. 150/2022 la valutazione della particolare tenuità (art. 131-bis) nei procedimenti pendenti deve tener conto anche del comportamento successivo dell'imputato (es. integrale pagamento del debito), e la norma favorevole si applica retroattivamente ai processi in corso.
  • Anche se il reato contiene una soglia di punibilità, l'istituto della particolare tenuità può essere preso in considerazione dal giudice se gli elementi ponderati (entità dell'eccedenza, modalità della condotta, grado di colpevolezza, riparazione del danno) indirizzano verso una offensività limitata; piccole eccedenze rispetto alla soglia favoriscono l'applicazione.
  • Se la Corte di merito non ha valutato espressamente elementi successivi rilevanti ai fini dell'applicazione di una causa di non punibilità introdotta o modificata successivamente, la Cassazione può annullare con rinvio solo su quel punto, mantenendo ferme le altre statuizioni.
  • La dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità resta compatibile con l'annullamento limitato della sentenza quando il vizio riguarda esclusivamente la valutazione della non punibilità; in tal caso l'unico oggetto del nuovo giudizio è l'applicazione (o meno) della causa di non punibilità.

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