Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2018 del 11/07/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La società mandante aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 64.166,52, richiesti a titolo di restituzione di anticipi provvigionali corrisposti in esecuzione del contratto di agenzia stipulato il 13 settembre 2000 e non maturati a seguito dell’anticipata risoluzione del rapporto. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 15 aprile 2013, aveva confermato la decisione, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, anziché quinquennale. L’agente ha proposto sei motivi. Con i primi due ha contestato, rispettivamente, l’applicazione del termine decennale, sostenendo che la cadenza mensile dei conguagli comportasse la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche o per le indennità di cessazione, e la qualificazione della domanda come condictio indebiti, affermando che l’anticipazione era stata eseguita in base alla lettera d’impegno del 25 maggio 2000 e che la causa del pagamento non era venuta meno. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto violazione dei doveri di correttezza e buona fede e difetti motivazionali, sostenendo che la mandante non avesse effettuato i conguagli e fornito la rendicontazione mensile contrattualmente previsti, rendendo più gravoso il recesso. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato l’accertamento dell’importo del credito e la valutazione della documentazione prodotta dalla società, lamentando violazione delle regole sull’onere della prova e difetti motivazionali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi e il ricorso. Ha confermato che l’indebito oggettivo ricorre quando un’attribuzione patrimoniale, inizialmente eseguita in base a un vincolo obbligatorio, risulti successivamente priva di titolo giustificativo; non è necessario che il pagamento sia stato originariamente erroneo. Nel caso concreto, per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della mancata conclusione degli affari cui gli anticipi si riferivano, le somme non erano più sorrette da una giusta causa e la pretesa restitutoria derivava dall’art. 2033 c.c., non dal contratto: era quindi soggetta alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale dell’art. 2948 c.c. Le censure sui conguagli e sulla rendicontazione sono state disattese anche perché il ricorrente non aveva indicato gli atti del giudizio di merito in cui la questione era stata tempestivamente dedotta; inoltre, la valutazione della Corte territoriale sull’irrilevanza del meccanismo degli anticipi rispetto alla qualificazione come indebito era congrua e conforme a diritto. Le doglianze sull’ammontare del credito sono state respinte perché non specificavano il contenuto della documentazione contestata e investivano la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, che aveva ritenuto idonei certificati, fatture ed estratti conto riepilogativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    I fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo sono riconducibili ad un pagamento non dovuto, non essendo necessario l’errore del solvens, che costituisce elemento essenziale della fattispecie di ripetizione dell’indebito soggettivo a latere solventis.

    L’indebito oggettivo comprende ogni attribuzione patrimoniale non dovuta, anche quando il pagamento non sia stato originariamente erroneo; è sufficiente che il titolo giustificativo manchi o venga meno, anche solo parzialmente.

  • art. 2946 c.c.

    Conclusivamente, deve affermarsi che la provvigione erogata dalla preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.

    La pretesa di restituzione degli anticipi provvigionali divenuti privi di titolo per la cessazione anticipata del rapporto è una condictio indebiti soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    Pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate quale compenso per affari non conclusi non deriva dal contratto – come sostenuto da parte ricorrente che lo ritiene per questo, assoggettato al regime prescrizionale quinquennale di cui all’art.2948 c.c. – bensì dall’art. 2033 c.c., giacché un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati.

    La prescrizione quinquennale invocata per i crediti periodici o per le indennità non si applica alla restituzione di anticipi provvigionali privi di titolo: la relativa pretesa nasce dalla ripetizione dell’indebito ed è soggetta al termine decennale.

  • art. 1422 c.c.

    Neanche può poi sottacersi, sotto il profilo sistematico che “tanto le norme in tema di nullità (art. 1422 c.c.), quanto quelle in tema di risoluzione (art. 1463 c.c.) espressamente rinviano alla disciplina dell’indebito: dal che si desume che quest’ultima ha senz’altro carattere generale, e si applica in tutti i casi di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale, come appunto avviene nel caso di risoluzione del contratto” (vedi, in motivazione, Cass., 4/4/2014 n.7897).

    La Corte richiama il rinvio alla disciplina dell’indebito quale argomento sistematico a sostegno della sua applicabilità quando venga meno il titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale.

  • art. 1463 c.c.

    Neanche può poi sottacersi, sotto il profilo sistematico che “tanto le norme in tema di nullità (art. 1422 c.c.), quanto quelle in tema di risoluzione (art. 1463 c.c.) espressamente rinviano alla disciplina dell’indebito: dal che si desume che quest’ultima ha senz’altro carattere generale, e si applica in tutti i casi di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo dell’attribuzione patrimoniale, come appunto avviene nel caso di risoluzione del contratto” (vedi, in motivazione, Cass., 4/4/2014 n.7897).

    La risoluzione del contratto può determinare il venir meno sopravvenuto del titolo dell’attribuzione e comportare l’applicazione della disciplina della ripetizione dell’indebito.

  • art. 366 c.p.c.

    Anche tali censure non possono essere condivise. Non solo appaiono prive del requisito di specificità richiesto dall’art.366 c.p.c., non essendo riportato il tenore della documentazione cui si riferiscono, ma attengono alla sfera di valutazione delle acquisizioni probatorie riservata al giudice di merito.

    La censura di legittimità relativa alla prova deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti o documenti contestati; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’indebito oggettivo sussiste quando un’attribuzione patrimoniale, eseguita in base a un vincolo obbligatorio, risulti priva di titolo giustificativo perché questo mancava originariamente o è venuto meno successivamente, anche solo in parte; non è necessario che il pagamento sia stato determinato da un errore del solvens.
  • Quando la risoluzione anticipata di un contratto di agenzia impedisce la conclusione degli affari ai quali erano riferiti anticipi provvigionali, e tali somme restano prive di causa giustificativa, il diritto alla loro restituzione deriva dalla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici o per le indennità di cessazione.
  • La cadenza periodica dell’erogazione o del conguaglio non trasforma in credito retributivo periodico la pretesa restitutoria di somme divenute indebite per il venir meno del titolo; la natura e il regime prescrizionale del diritto dipendono dalla sua fonte.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce di avere sollevato una questione nel giudizio di merito deve indicare lo specifico atto o scritto difensivo in cui l’ha proposta, così da consentire alla Corte il controllo ex actis; la contestazione della valutazione probatoria deve inoltre riportare specificamente il contenuto dei documenti rilevanti e non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.