Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2018 del 03/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un avvocato aveva promosso un’espropriazione presso l’INPS per recuperare dalla propria cliente il compenso dovuto per prestazioni professionali. La debitrice percepiva una pensione di inabilità di Euro 270,60 mensili e un assegno di accompagnamento di Euro 487,39 mensili. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione e respinto l’istanza di assegnazione: la pensione era inferiore al minimo vitale e l’assegno di accompagnamento, quale prestazione assistenziale, era assolutamente impignorabile. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 luglio 2013, aveva rigettato l’impugnazione del creditore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e vizio motivazionale, contestando che pensione e assegno non potessero essere cumulati ai fini della pignorabilità; ha sostenuto che entrambe le prestazioni dipendessero dal medesimo presupposto sanitario e che il diverso regime rispetto all’assegno previsto dalla L. n. 222 del 1984 fosse irragionevole. Con il secondo motivo ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 545, comma 2, c.p.c. e dell’art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, per asserita violazione degli artt. 3, 35, comma 4, e 36 Cost., chiedendo di estendere alle prestazioni assistenziali il regime di pignorabilità limitata delle prestazioni previdenziali. In via preliminare, la Cassazione ha qualificato l’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione come opposizione agli atti esecutivi, ammettendo il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, poiché la contestazione del creditore riguardava un provvedimento del giudice dell’esecuzione e la legittimità del procedimento esecutivo, configurando un’opposizione agli atti esecutivi, non un’opposizione ex art. 615 c.p.c. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, non avendo confutato analiticamente le ragioni del Tribunale; il vizio motivazionale è stato inoltre ritenuto inconfigurabile alla luce del testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. In ogni caso, il motivo è stato giudicato infondato: l’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 118 del 1971 è un sussidio assistenziale assolutamente impignorabile ai sensi dell’art. 545, comma 2, c.p.c. e non è assimilabile all’assegno disciplinato dall’art. 5 della L. n. 222 del 1984, che integra la pensione di inabilità e ha natura previdenziale. Il secondo motivo è stato rigettato: la distinzione tra prestazioni assistenziali e previdenziali giustifica regimi diversi e non viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza; l’art. 36 Cost. riguarda il lavoro subordinato e non è invocabile per il compenso di prestazioni professionali autonome. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, condannato a rifondere all’INPS Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Nulla è stato disposto in favore della debitrice rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 545, comma 2, c.p.c.
in ogni caso esso è pure infondato, per la specifica e tassativa previsione di impignorabilità assoluta, quale sussidio dovuto per malattia da cassa di assistenza (art. 545 c.p.c., comma 2) dell’assegno di accompagnamento regolato della L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17
L’assegno di accompagnamento di natura assistenziale è un sussidio assolutamente impignorabile.
art. 615, comma 2, c.p.c.
che, proprio per la presenza di un provvedimento del giudice, nel caso di una decisione che riconosca l’impignorabilità, non si configura un’opposizione del creditore procedente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., tendente ad un accertamento in senso contrario: posto che l’opposizione in ordine alla pignorabilità del bene, a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 2, è azione del debitore esecutato di accertamento negativo in senso oppositivo alla pretesa del creditore procedente di assoggettare il bene alla garanzia patrimoniale attivata con il pignoramento
L’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. in materia di pignorabilità è l’azione del debitore esecutato diretta a ottenere l’accertamento negativo della pretesa di assoggettare il bene a esecuzione; la contestazione del creditore contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’impignorabilità non è tale opposizione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
che esso è generico, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustifichino la cassazione della sentenza
Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre gli argomenti a sostegno della censura e precisare analiticamente perché le ragioni della sentenza impugnata ne giustifichino la cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
che è poi inconfigurabile il vizio motivo denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis
Il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente non era configurabile secondo il testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.
L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17
in ogni caso esso è pure infondato, per la specifica e tassativa previsione di impignorabilità assoluta, quale sussidio dovuto per malattia da cassa di assistenza (art. 545 c.p.c., comma 2) dell’assegno di accompagnamento regolato della L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17, non equiparabile (per il suo requisito di invalidità civile tra il 18^ e il 65^ anno di età comportante una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi), all’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 5
L’assegno di accompagnamento disciplinato dalla L. n. 118 del 1971 è una prestazione assistenziale collegata all’invalidità civile e non è equiparabile all’assegno integrativo della pensione di inabilità di natura previdenziale.
L. n. 222 del 1984, art. 5
in ogni caso esso è pure infondato, per la specifica e tassativa previsione di impignorabilità assoluta, quale sussidio dovuto per malattia da cassa di assistenza (art. 545 c.p.c., comma 2) dell’assegno di accompagnamento regolato della L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17, non equiparabile (per il suo requisito di invalidità civile tra il 18^ e il 65^ anno di età comportante una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi), all’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 5, in quanto integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica integrativa di detta pensione, che presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l’invalidità, erogato dall’INPS e che si configura pertanto come una prestazione pensionistica a carattere previdenziale
L’assegno previsto dall’art. 5 della L. n. 222 del 1984 integra la pensione di inabilità, presuppone un pregresso rapporto assicurativo contro l’invalidità e ha natura previdenziale, distinta da quella assistenziale dell’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 118 del 1971.
art. 3 Cost.
che assolutamente condivisibili sono le ragioni argomentate dal Tribunale (dal penultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 5 della sentenza) per escludere alcuna violazione delle norme costituzionali genericamente e infondatamente invocate, sicchè esse ben possono essere qui richiamate: in assenza di alcuna lesione dei principi nè di ragionevolezza, nè di uguaglianza, per l’evidente diversità di giustificazione del regime di (im)pignorabilità di emolumenti erogati a titolo assistenziale, piuttosto che previdenziale (bene illustrata dal giudice partenopeo in riferimento alla doglianza oggetto del primo motivo qui scrutinato), in attuazione del principio di uguaglianza nel suo profilo di doverosa previsione di una diversità di trattamento di situazioni diseguali
La diversità di regime di pignorabilità tra prestazioni assistenziali e previdenziali non viola ragionevolezza e uguaglianza quando corrisponde alla diversa natura e giustificazione delle prestazioni.
art. 36 Cost.
che il parametro dell’art. 36 Cost., parimenti denunciato di violazione, riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome (come appunto quella oggetto del credito dell’avv. M.M.), neppure se rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione, assimilabile a quelle svolte in regime di subordinazione
La garanzia dell’art. 36 Cost. riguarda il lavoro subordinato e non è applicabile al compenso per prestazioni autonome, anche quando rese con continuità e coordinazione nell’ambito di una collaborazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La contestazione del creditore procedente contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara impignorabile il credito pignorato, in quanto attiene alla legittimità dello svolgimento della procedura e al quomodo dell’esecuzione, ha natura di opposizione agli atti esecutivi; non è un’opposizione ex art. 615 c.p.c., che, in materia di pignorabilità, è l’azione del debitore esecutato diretta all’accertamento negativo della pretesa esecutiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare analiticamente le ragioni per cui essa dovrebbe essere cassata; la mera reiterazione di argomentazioni difensive già disattese non soddisfa il requisito di specificità.
- L’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 118 del 1971 ha natura assistenziale ed è assolutamente impignorabile ai sensi dell’art. 545, comma 2, c.p.c.; non è equiparabile all’assegno previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 5, che integra la pensione di inabilità e ha natura previdenziale.
- La diversità di disciplina della pignorabilità tra prestazioni assistenziali e previdenziali non viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza quando riflette la diversa natura e giustificazione delle prestazioni e la necessità di trattare diversamente situazioni diseguali.
- L’art. 36 Cost. tutela il lavoro subordinato e non può essere invocato a fondamento del compenso per prestazioni professionali autonome, neppure se svolte con continuità e coordinazione in un rapporto di collaborazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2018 del 18/07/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 32886/2018 del 19/12/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 18266/2018 del 11/07/2018
- ordinanza_civile_lavoro · 11 gen 2019Cassazione Civile, Ordinanza n. 523/2019 del 11/01/2019
- ordinanza_civile_lavoro · 21 gen 2019Cassazione Civile, Ordinanza n. 1498/2019 del 21/01/2019
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2018Cassazione Civile, Ordinanza n. 10426/2018 del 02/05/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →