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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2018 del 18/07/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti del Ministero, avevano agito per ottenere differenze retributive relative al periodo 10 ottobre 2001-10 febbraio 2004, sostenendo che gli effetti della positiva partecipazione a una procedura selettiva indetta il 17 settembre 2001 dovessero decorrere dalla data indicata nel bando, e non da quella successivamente fissata dall’amministrazione. Il Tribunale di Roma aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4402/2012 depositata il 5 giugno 2012, aveva dichiarato improcedibile l’appello perché il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati al Ministero, pur essendo gli appellanti venuti a conoscenza del decreto e della data dell’udienza, come dimostrato dall’istanza di anticipazione depositata il 30 luglio 2010. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i dipendenti hanno denunciato la violazione dell’art. 435, comma 2, c.p.c., sostenendo che il termine per notificare decorresse soltanto dalla comunicazione formale del decreto, mai avvenuta, e che la conoscenza aliunde non fosse equiparabile alla comunicazione; hanno inoltre dedotto di non avere ricevuto comunicazione del rigetto dell’istanza di anticipazione, con conseguente incertezza sulla data di trattazione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 421 c.p.c., affermando che il principio di improcedibilità senza possibilità di rinnovazione, fondato sulla ragionevole durata del processo, non dovesse comprimere il diritto di difesa, in particolare quando l’ufficio giudiziario non fissa tempestivamente l’udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che nel rito del lavoro l’omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità e non può essere sanata mediante assegnazione di un termine per rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. La mancata comunicazione formale del decreto non giova all’appellante quando la conoscenza certa della data dell’udienza risulta dagli atti e risale a un momento in cui la notificazione poteva ancora essere eseguita rispettando il termine di comparizione. Nel caso concreto, tale conoscenza emergeva dall’istanza di anticipazione depositata il 30 luglio 2010, mentre l’udienza era fissata per il 15 maggio 2012. Ha inoltre giudicato irrilevante la mancata comunicazione del rigetto dell’istanza: solo l’accoglimento della richiesta, con fissazione di una nuova udienza, avrebbe sostituito il decreto originario. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il principio che esclude la concessione di un termine per rinnovare la notificazione opera anche quando il carico dell’ufficio non consenta una sollecita fissazione dell’udienza, poiché ciò non giustifica l’inerzia dell’appellante. Nessuna statuizione sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 435, comma 2, c.p.c.

    nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all’appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa

    Nel rito del lavoro, l’omessa notificazione dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza comporta l’improcedibilità; la mancata comunicazione formale del decreto non esclude tale esito se la parte ha acquisito con certezza, tramite mezzo equipollente e in tempo utile, conoscenza della data dell’udienza.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.

    Il giudice non può assegnare, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., un termine perentorio per rinnovare la notificazione omessa dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza; la regola opera anche quando il carico dell’ufficio abbia ritardato la fissazione dell’udienza.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.

    Il principio di ragionevole durata del processo fonda l’impossibilità di concedere all’appellante un termine per rinnovare la notificazione omessa e conduce alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 291 c.p.c.

    nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.

    Nel caso deciso, l’art. 291 c.p.c. non consente di rimediare all’omessa notificazione dell’appello nel rito del lavoro mediante assegnazione di un termine per una nuova notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis.

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità; non è consentito assegnare un termine per rinnovare una notificazione mai eseguita o giuridicamente inesistente.
  • La mancata comunicazione formale del decreto di fissazione dell’udienza non esclude l’obbligo di notificare quando dagli atti risulti con certezza che l’appellante ne ha conosciuto il contenuto e la data dell’udienza in un momento in cui la notificazione poteva ancora essere validamente eseguita nel rispetto del termine di comparizione.
  • Il deposito di un’istanza di anticipazione dell’udienza, se dimostra la conoscenza del decreto originario, fa decorrere da tale momento il termine per provvedere alla notificazione; la mancata comunicazione del rigetto dell’istanza non determina incertezza sulla data originaria, salvo che l’istanza sia accolta e venga fissata una nuova udienza.
  • Il ritardo dell’ufficio nella fissazione dell’udienza non giustifica l’omessa notificazione da parte dell’appellante e non consente di derogare alla declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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