Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a modifiche delle aperture esterne, dell’autorimessa, alla realizzazione di un terrazzo e di fioriere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo del Comune di Tremosine sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, presentata quale atto propedeutico alla successiva istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego, deducendo in particolare che il provvedimento avrebbe pregiudicato il loro diritto a regolarizzare irregolarità edilizie risalenti e determinato l’incommerciabilità dell’immobile. Il giudice ha riservato al merito l’esame del fumus boni iuris e ha valutato la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al giudizio di merito le valutazioni sul fumus boni iuris, ha ritenuto che il pregiudizio allegato dai ricorrenti fosse generico e non adeguatamente dimostrato. Il riferimento al pregiudizio del diritto a regolarizzare le irregolarità edilizie e alla conseguente incommerciabilità del bene non forniva elementi concreti idonei a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno durante il tempo necessario alla decisione del ricorso, requisiti richiesti dall’art. 55, comma 1, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per metà, in ragione della novità della questione, mentre per la restante metà i ricorrenti sono stati condannati solidalmente a rimborsare al Comune 500 euro, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La misura cautelare è subordinata alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

    La sospensione cautelare richiede la concreta allegazione e dimostrazione di un danno grave e irreparabile; una prospettazione generica dell’incommerciabilità del bene non è sufficiente.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica oggetto del diniego impugnato.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La successiva istanza di sanatoria edilizia era indicata come attività per la quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica costituiva atto propedeutico.

Massime di principio

  • La domanda cautelare non può essere accolta sulla base della mera allegazione di conseguenze pregiudizievoli, come l’incommerciabilità di un immobile: il ricorrente deve fornire elementi concreti dai quali risultino la gravità e l’irreparabilità del danno nel periodo necessario alla definizione del giudizio.
  • Quando il giudice riserva al merito l’esame del fumus boni iuris, la domanda cautelare può essere respinta esclusivamente perché non è stato adeguatamente dimostrato il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.