Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto a tempo indeterminato di detenere, a qualunque titolo, armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Vicenza adottato il 23 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'atto ritenuto illegittimo. Il provvedimento era stato adottato in relazione a fatti verificatisi nel 2021. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la valutazione della propria attuale affidabilità e il mancato esame delle osservazioni presentate nel procedimento. Il decreto affermava che, a seguito della comunicazione di avvio, l'interessato non aveva fatto pervenire scritti difensivi; il ricorrente ha invece documentato di avere depositato una memoria il 4 aprile 2024. In tale memoria aveva rappresentato l'archiviazione del procedimento penale, la restituzione delle armi avvenuta il 12 gennaio 2022 e lo svolgimento, fino alla quiescenza nel 2022, di mansioni di centralinista presso la centrale operativa, comprendenti anche la gestione dell'armeria del Nucleo Operativo Radiomobile e la consegna e ricezione degli armamenti in dotazione ai militari, con relativa registrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti sufficienti profili di fondatezza. Il divieto di detenzione delle armi è stato qualificato come misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale circa l'attuale affidabilità dell'interessato nell'uso delle armi. Il giudice ha rilevato che il provvedimento, riferito a fatti del 2021 e adottato nel 2025, dava atto erroneamente dell'assenza di scritti difensivi, mentre il ricorrente aveva presentato una memoria contenente circostanze potenzialmente rilevanti: l'archiviazione del procedimento penale, la restituzione delle armi e le mansioni svolte nella gestione dell'armeria. Tali elementi avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione dell'affidabilità attuale. Non è stata disposta direttamente la caducazione definitiva del divieto, ma la rivalutazione della posizione del ricorrente da parte dell'amministrazione, tenendo conto delle osservazioni presentate nel procedimento. Le spese sono state compensate. La camera di consiglio è stata fissata per l'11 giugno 2026, ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata accolta in ragione dei sufficienti profili di fondatezza del ricorso e della necessità di una rivalutazione amministrativa.
È stato richiamato quale fondamento della fissazione della successiva camera di consiglio, destinata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e presuppone una valutazione prognostica ampiamente discrezionale sull'attuale affidabilità dell'interessato circa l'uso delle armi.
- Nella valutazione dell'attuale affidabilità del destinatario di un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve considerare le osservazioni difensive effettivamente presentate nel procedimento e gli elementi sopravvenuti o successivi ai fatti originari, inclusi l'archiviazione del procedimento penale e la restituzione delle armi.
- La motivazione di un provvedimento prefettizio che affermi l'assenza di scritti difensivi, quando risulti invece depositata una memoria procedimentale, evidenzia un vizio rilevante ai fini della rivalutazione della posizione dell'interessato.
- Quando la legittimità del divieto di detenzione di armi dipende dall'omessa considerazione di elementi potenzialmente rilevanti per l'affidabilità attuale, la tutela cautelare può consistere nell'ordine all'amministrazione di rinnovare la valutazione, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione discrezionale a quella prefettizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 658/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →