Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Padova che dispone l'ammonimento orale per condotte riconducibili a molestie e minacce suscettibili di integrare stalking
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica destinataria dell'ammonimento orale ha impugnato il decreto del Questore di Padova del 19 settembre 2025, notificato il 25 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non riproduce analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione emerge tuttavia la contestazione della legittimità dell'istruttoria e della contrazione del contraddittorio procedimentale. È stata inoltre rilevata d'ufficio, con riserva di esame nella fase di merito, la possibile inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio della parte controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti elementi di fondatezza dei motivi, rinviando al merito ogni valutazione sulla possibile inammissibilità derivante dalla mancata chiamata in giudizio del controinteressato. Ha ritenuto che l'ammonimento, quale misura preventiva diretta a impedire o dissuadere la consumazione del reato di stalking e a contenere nell'immediato l'intensificarsi degli atti persecutori, sia caratterizzato da urgenza tale da consentire una contrazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre considerato adeguata l'istruttoria svolta dalla Questura mediante audizione di persone informate sui fatti, dalle cui dichiarazioni era ragionevole desumere l'attendibilità delle molestie e minacce riferite dalla persona offesa e il loro effetto destabilizzante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'insufficiente fondatezza dei motivi dedotti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La natura preventiva e urgente dell'ammonimento del Questore, diretto a impedire o dissuadere la consumazione dello stalking e a contenere l'intensificarsi degli atti persecutori, può giustificare una contrazione del contraddittorio procedimentale.
- Ai fini cautelari, l'istruttoria dell'ammonimento può ritenersi adeguata quando l'autorità di pubblica sicurezza abbia raccolto le dichiarazioni di persone informate sui fatti e da tali risultanze emerga, secondo una valutazione ragionevole, l'attendibilità delle molestie e delle minacce riferite dalla persona offesa e il loro effetto destabilizzante.
- La mancata evocazione in giudizio della parte controinteressata può porre una questione di ammissibilità del ricorso, la cui valutazione può essere rinviata alla fase di merito.
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