Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'INPS sull'istanza di riconoscimento dell'assegno di inclusione
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento del diritto di accesso e trasparenza amministrativa, nonché dell'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS di Verona sull'istanza contenuta nella diffida del 28 agosto 2025, avente a oggetto la richiesta al titolare del potere sostitutivo di provvedere sulla domanda di assegno di inclusione. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che la controversia potrebbe essere qualificata non come giudizio in materia di accesso ai sensi degli artt. 116 e 133, comma 1, n. 6, c.p.a., bensì come azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Tale azione presuppone la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Secondo la valutazione provvisoria del Collegio, la pretesa relativa all'assegno di inclusione avrebbe invece natura patrimoniale e sarebbe subordinata alla verifica di requisiti vincolati previsti dalla legge, senza apprezzamenti discrezionali dell'INPS; pertanto, essa parrebbe configurare un diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sul profilo di rito. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 per il prosieguo della trattazione. L'ordinanza non contiene quindi una declaratoria definitiva di difetto di giurisdizione né una decisione sulla spettanza dell'assegno di inclusione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale presentazione di memorie vertenti su tale profilo di inammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che potrebbe condurre a una decisione sfavorevole, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima della decisione.
art. 31 c.p.a.
ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, 117
L'azione contro il silenzio presuppone una posizione tutelabile davanti al giudice amministrativo nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità.
art. 117 c.p.a.
ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, 117
Disciplina il rito per l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto è richiamato anche in relazione alla richiesta di nomina del commissario ad acta.
art. 116 c.p.a.
non come ricorso in materia di accesso ai sensi degli artt. 116 e 133, comma 1 n. 6), c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso non è stato ritenuto, in via provvisoria, il corretto inquadramento della controversia, poiché la domanda sostanziale riguarderebbe il mancato riconoscimento di una prestazione sociale.
art. 133, comma 1, n. 6, c.p.a.
non come ricorso in materia di accesso ai sensi degli artt. 116 e 133, comma 1 n. 6), c.p.a.
È richiamato per distinguere la giurisdizione esclusiva in materia di accesso dalla controversia concernente il silenzio sulla domanda di assegno di inclusione.
art. 7, commi 1 e 4, c.p.a.
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 4 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa generale di legittimità riguarda controversie relative a interessi legittimi e, nelle materie previste dalla legge, a diritti soggettivi; il Collegio ha dubitato che la pretesa all'assegno di inclusione rientri nel primo ambito.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3
Consente, nell'azione avverso il silenzio, la nomina di un commissario ad acta secondo le modalità proprie del rito.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48
beneficio di cui al d.l. 4-5-2023, n. 48 (assegno di inclusione)
È indicato quale fonte normativa del beneficio oggetto dell'istanza; l'ordinanza non esamina nel merito i requisiti sostanziali della prestazione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile davanti al giudice amministrativo solo quando la posizione sostanziale fatta valere rientra nella sua giurisdizione, ordinariamente in quanto interesse legittimo o in una materia di giurisdizione esclusiva.
- La qualificazione formale della domanda come richiesta di accesso o trasparenza non vincola il giudice, che deve individuare l'oggetto sostanziale della pretesa e il rapporto giuridico cui essa si riferisce.
- La controversia relativa al mancato riconoscimento di una prestazione patrimoniale previdenziale o assistenziale, subordinata alla verifica vincolata di requisiti di legge e non a valutazioni discrezionali dell'ente, può configurare una questione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione ordinaria, anche se l'amministrazione non ha provveduto sull'istanza.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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