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Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento 30.12.2025 n. -OMISSIS- di prot. della Dirigente del Settore Risorse Umane Organizzazione del Comune di Venezia; del provvedimento 30.12.2025 n. -OMISSIS- di prot. della 3 Dirigente del Settore Risorse Umane Organizzazione del Comune di Venezia; dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio del ricorrente per carenza dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali assunto dal Collegio sanitario nominato nella selezione de qua, sulla base del quale è stato assunto il provvedimento impugnato; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dirigenziali del Comune di Venezia e presupposto giudizio di non idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale alla selezione per agente di polizia locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per la stipulazione di dieci contratti di formazione e lavoro della durata di un anno per il profilo di agente di polizia locale. Collocato al ventesimo posto nella graduatoria provvisoria, è stato sottoposto all'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsto dagli artt. 26 e 27 del regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia. Il Collegio sanitario lo ha giudicato non idoneo, ritenendo, quanto alle caratteristiche attitudinali, che allo stato non fosse prevedibile un proficuo adattamento al ruolo. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti dirigenziali e il giudizio presupposto deducendo l'erroneità, l'illogicità, l'immotivazione e il difetto di istruttoria della valutazione, producendo una relazione psicodiagnostica redatta da altro psicologo. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso contestando le censure in fatto e in diritto.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito. Ritenuta la necessità di approfondire, alla luce delle censure e della relazione psicodiagnostica prodotta dal ricorrente, il possesso del requisito psico-attitudinale previsto dall'art. 27 del regolamento del Corpo di Polizia Locale, ha disposto una verificazione. La verificazione dovrà essere svolta da un Collegio sanitario nominato dal Direttore generale dell'Azienda ULSS 2, comprendente anche uno psicologo. Il Collegio dovrà esaminare gli atti e i documenti di causa, valutare i risultati dei test sostenuti in sede concorsuale e sottoporre il ricorrente a colloquio. L'accertamento dovrà riguardare il livello evolutivo e l'integrazione della personalità, il controllo emotivo, la capacità intellettiva e la socializzazione, secondo i parametri analiticamente indicati nell'ordinanza. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni; la relazione motivata dovrà essere depositata entro il 5 giugno 2026. Le spese della verificazione sono provvisoriamente anticipate dal ricorrente, salva la regolazione definitiva delle spese del giudizio. Il prosieguo della fase cautelare è stato fissato alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nella fase cautelare, ma il giudice ha disposto un approfondimento istruttorio prima di decidere.

  • artt. 26 e 27 del Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia

    Le disposizioni regolamentari costituiscono la disciplina dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali richiesti per il profilo di agente di polizia locale; l'art. 27 individua i parametri attitudinali oggetto della verificazione.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di non idoneità psico-attitudinale in una selezione pubblica è specificamente contestato sotto i profili dell'erroneità, illogicità, immotivazione e carenza istruttoria, e il candidato produce elementi tecnici di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione per accertare il possesso del requisito attitudinale prima di definire la domanda cautelare.
  • La verificazione su un giudizio di idoneità psico-attitudinale deve essere affidata a un organo tecnico adeguato, comprendente anche uno psicologo quando l'accertamento riguarda caratteristiche psicologiche e attitudinali, e deve confrontarsi sia con i risultati dei test concorsuali sia con un colloquio individuale.
  • L'accertamento del requisito psico-attitudinale per l'accesso al ruolo di agente di polizia locale può essere articolato, secondo la disciplina della selezione, nella verifica del livello evolutivo e dell'integrazione della personalità, del controllo emotivo, della capacità intellettiva e della socializzazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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