Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato in relazione a condotte persecutorie riconducibili allo stalking
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Vicenza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza emerge che i motivi riguardavano, tra l’altro, la legittimità dell’adozione della misura preventiva in assenza di un adeguato contraddittorio procedimentale e l’insussistenza dei presupposti fattuali per l’ammonimento. Il ricorrente ha contestato l’effettiva consistenza delle condotte riferite dalla persona offesa e la loro idoneità a giustificare la misura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, i motivi di ricorso non fossero assistiti da sufficienti elementi di fondatezza. Il Collegio ha ritenuto giustificata la contrazione del contraddittorio procedimentale, considerata la funzione preventiva e urgente dell’ammonimento, diretto a impedire o dissuadere la consumazione del reato di stalking e a evitare l’aggravamento degli atti persecutori. La Questura aveva svolto un’istruttoria articolata, acquisendo informazioni da persone informate sui fatti, esaminando le immagini della videosorveglianza e analizzando la messaggistica intercorsa tra gli interessati; tale attività aveva confermato i fatti esposti dalla persona offesa. Il TAR ha inoltre affermato che le condotte presupposte dall’ammonimento non devono necessariamente integrare minacce, potendo consistere anche in molestie, quale la morbosa e prolungata insistenza nel ricercare un approccio con la persona offesa, se idonea a provocare in quest’ultima uno stato di ansia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata secondo il sommario esame proprio della fase cautelare, con verifica della sufficiente fondatezza dei motivi e degli altri presupposti della tutela richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un ammonimento del Questore può essere negata quando, a un sommario esame, i motivi di ricorso non presentano sufficienti elementi di fondatezza.
- La funzione preventiva e urgente dell’ammonimento del Questore, diretto a impedire o dissuadere la consumazione dello stalking e l’aggravamento degli atti persecutori, può giustificare una contrazione del contraddittorio procedimentale.
- Ai fini dell’adozione dell’ammonimento del Questore, le condotte pericolose non devono necessariamente raggiungere il livello della minaccia, potendo consistere anche in molestie o in una insistente ricerca di contatto protratta nel tempo, quando sia idonea a provocare nella persona offesa uno stato di ansia.
- L’istruttoria dell’autorità di pubblica sicurezza può ritenersi adeguata quando esamini complessivamente le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, le immagini di videosorveglianza e la messaggistica intercorsa tra gli interessati, ricavandone conferma dei fatti denunciati dalla persona offesa.
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